Sentenza del 06/11/2019 n. 28544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria disposta per Euro 392.222,00, sostenendo, con il primo motivo, che l'importo non potesse essere variato e, con il secondo, che l'iscrizione fosse illegittima per omessa preventiva comunicazione e omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha precisato che l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché tale iscrizione non costituisce un atto dell'espropriazione forzata. È però obbligatoria una preventiva comunicazione al contribuente, con concessione di un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo incontestata l'omessa comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, con annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Le spese di tutti i gradi sono state compensate, poiché il principio risolutivo delle Sezioni Unite è intervenuto dopo i giudizi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria può essere iscritta senza necessità di notificare previamente l'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2.
L'ipoteca esattoriale non è un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito a una procedura alternativa. Pertanto non richiede la preventiva intimazione di pagamento dell'art. 50, comma 2, ma deve essere preceduta da una specifica comunicazione al contribuente.
D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni.
La disposizione riguarda l'avvio dell'espropriazione forzata e non si applica direttamente all'iscrizione ipotecaria, che ha natura diversa.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 19 e 21
L'iscrizione ipotecaria è un atto impugnabile davanti al giudice tributario e deve essere contestata entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla sua notificazione o comunicazione.
Legge n. 241/1990, artt. 7 e 21
I provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica del destinatario devono essere comunicati e, di regola, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, così da consentire la partecipazione dell'interessato.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 6
Deve essere garantita al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.
Costituzione, artt. 24, 97 e 111
Le norme sono richiamate a fondamento del diritto di difesa, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e della ragionevole durata e correttezza del processo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48
Il diritto a una buona amministrazione, a un ricorso effettivo e alla difesa supporta l'obbligo di instaurare un contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di procedere e concedere un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o formulare osservazioni.
- L'assenza della preventiva comunicazione e del contraddittorio comporta, in linea generale, la nullità dell'iscrizione ipotecaria, che deve però essere dichiarata dal giudice.
- Non è necessario notificare la specifica intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 solo per procedere all'iscrizione ipotecaria, poiché tale iscrizione non coincide con l'inizio dell'espropriazione forzata.
- In una controversia analoga, occorre distinguere tra la mancata intimazione ex art. 50, comma 2, e la mancata comunicazione preventiva dell'ipoteca: la prima, da sola, non rende illegittima l'iscrizione; la seconda può determinarne la nullità.
- L'iscrizione ipotecaria è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; il contribuente deve verificare tempestivamente la data e le modalità della comunicazione per rispettare il termine di impugnazione.
- L'ipoteca conserva i suoi effetti fino a quando un giudice ne dichiari l'illegittimità; pertanto, la mera contestazione non determina automaticamente la cancellazione o l'inefficacia della garanzia.
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