Sentenza n. 240/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 24 aprile 2025, volta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, pari a quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento poiché il termine di quattro mesi previsto per la conclusione del procedimento era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in Spagna e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare il livello e la qualità della formazione, valutare l’equipollenza del titolo e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate, senza predeterminare l’esito sostanziale dell’istanza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero era decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, determinando il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nell’ambito della valutazione dell’equipollenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, indicato come Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando la normativa applicabile stabilisce un termine perentorio o comunque determinato per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la sua scadenza senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità dell’attività amministrativa e l’elevato numero di istanze giustifichino tale commisurazione.
- La valutazione di un titolo di formazione professionale conseguito in altro Stato membro deve considerare complessivamente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
- Qualora emerga una non completa equivalenza della formazione estera, l’autorità competente deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza senza una valutazione comparativa individualizzata.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento entro un ulteriore termine giudiziale.
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