Cassazione Penale, Sentenza n. 24462/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di un telefono cellulare. Il ricorrente deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che il fatto e il danno erano esigui; 2) mancato esame degli argomenti di appello circa l'esiguità del danno e dell'offesa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., in ragione dell'assenza di danni materiali al cellulare al momento della restituzione; 4) mancata e insufficiente motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nonostante la pena lieve (4 mesi di reclusione e 300 euro di multa) e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha invece accolto l'ultimo motivo limitatamente alla richiesta di non menzione. In particolare: è stata confermata la condanna per ricettazione e la decisione della Corte d'appello in ordine alla non applicazione dell'art. 131-bis (valore del bene di rilevante importanza ritenuto idoneo a escludere la particolare tenuità) e al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4; è stata invece annullata senza rinvio la parte della sentenza che aveva negato la non menzione della condanna nel casellario giudiziale e la non menzione è stata concessa. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in euro 2560,76 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità perché il ricorrente deteneva un bene provento di reato di rilevante valore economico; per l'applicabilità va valutata la tenuità con riferimento ai criteri di art.133 ma non è necessario esaminare tutti gli elementi, bastano quelli ritenuti rilevanti.
art. 133, comma primo, cod. pen.
Fornisce i criteri per valutare la tenuità dell'offesa; la Corte ha applicato tali criteri selezionando gli elementi ritenuti pertinenti (in particolare il valore del bene).
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante collegata alla limitata offensività o all'assenza di danno è stata esclusa dalla Corte in considerazione del valore economico del bene e dell'apprezzamento di merito operato sul caso concreto.
art. 620, comma 1, lett. I, cod. proc. pen.
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla non menzione quando ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di merito, in conformità alle ipotesi previste dall'art. 620.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valutare la tenuità dell'offesa con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, ma non è obbligato a esaminare tutti i fattori indicati: è sufficiente motivare sui criteri ritenuti rilevanti.
- Il possesso o la disponibilità di un bene di valore significativo al momento del fatto è elemento idoneo a escludere la particolare tenuità e può legittimare il rifiuto dell'esclusione della punibilità.
- La concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 richiede una valutazione concreta dell'assenza o della limitata offensività: la mera restituzione del bene senza danni materiali non è automaticamente decisiva se altri elementi (es. valore del bene) indicano maggiore gravità.
- Il beneficio della non menzione deve essere oggetto di specifica motivazione se negato; se nel caso concreto tutte le condizioni di legge risultano sussistenti e non sono necessari ulteriori approfondimenti, la Cassazione può concedere la non menzione e annullare senza rinvio.
- In sede di cassazione la revisione riguarda la correttezza e la completezza della motivazione: le valutazioni di merito del giudice di appello sono sostanzialmente vincolanti salvo vizio di motivazione o errore di diritto.
- Quando la motivazione del giudice di appello è apparente o non affronta espressamente i punti dedotti in gravame (es. richiesta di non menzione), la Corte di cassazione può accogliere il motivo limitatamente a quella parte e disporre l'annullamento senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti.
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