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Ordinanza

Ordinanza n. 1403/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00104/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca della carica di rappresentante comunale nella comunità montana

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (rappresentante comunale)

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda la revoca della carica di rappresentante del Comune di San Mauro la Bruca presso la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. In questa fase non sono riportati i singoli motivi di ricorso, ma il Consiglio di Stato ha rilevato, a un primo esame, un sufficiente fumus di fondatezza delle censure, in particolare con riguardo ai presupposti posti a fondamento dell'atto di revoca. Quanto al periculum in mora, è stato dedotto e valutato il pregiudizio derivante dalla mancata reintegrazione nella carica, anche in considerazione della prossima scadenza, nel mese di ottobre, della carica di consigliere comunale dell'appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR, accogliendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla sussistenza, in termini propri della cognizione cautelare, di un sufficiente fumus boni iuris con riferimento ai presupposti della revoca e di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché il subentro immediato dell'appellante non richiede un iter amministrativo particolarmente complesso e la carica di consigliere comunale è destinata a scadere nell'ottobre 2026. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze adottate dal tribunale amministrativo regionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la riforma dell'ordinanza di rigetto può essere disposta quando, a un primo esame compatibile con la cognizione sommaria, le censure relative ai presupposti dell'atto impugnato presentino un sufficiente fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi quando il ripristino della posizione giuridica lesa sia immediatamente attuabile e la posizione o la carica cui si riferisce la controversia sia prossima alla scadenza, rendendo concreto il rischio di una sostanziale inutilità della tutela di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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