Sentenza del 04/04/2017 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Processo - Commissioni - Competenza territoriale - Controversie bollo auto - Commissione del luogo in cui c'è la sede dell'ente impositore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la competenza territoriale spetta alla commissione del luogo in cui ha sede l'ente impositore. La sola sede della concessionaria di riscossione non determina la competenza territoriale. Il testo non specifica l'esito concreto del ricorso, né quale parte abbia formalmente ottenuto una pronuncia favorevole.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione della commissione tributaria territorialmente competente per le contestazioni relative al bollo auto. Il criterio corretto è quello della sede dell'ente titolare della pretesa tributaria, e non quello della sede della concessionaria incaricata della riscossione.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 44/2016
Per le controversie relative al bollo auto, la competenza territoriale della commissione tributaria deve essere individuata in relazione alla sede dell'ente titolare della pretesa tributaria, non alla sede del concessionario della riscossione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, occorre distinguere tra l'ente impositore, che vanta il credito e determina il tributo, e il concessionario, che svolge soltanto l'attività di riscossione.
- La competenza territoriale per il bollo auto si determina facendo riferimento alla sede dell'ente impositore, normalmente la Regione o altro ente titolare del tributo.
- La sede dell'agente o concessionario della riscossione non è, di regola, sufficiente a radicare la competenza della commissione tributaria.
- Prima di proporre ricorso è necessario verificare l'ente che ha emesso o è titolare della pretesa e individuare la commissione territorialmente competente in base alla sua sede.
- L'errata individuazione della commissione competente può comportare una pronuncia di incompetenza e la necessità di riassumere il giudizio davanti all'organo corretto.
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