Sentenza n. 4473/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3112/24 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 3112/24 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente, per complessivi 2.000 euro, dal 2019/20 al 2022/23. Ha dedotto che il titolo era stato notificato via PEC al Ministero il 18 giugno 2024, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni e che non era stato eseguito alcun pagamento. Ha domandato l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero: il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e dagli atti risultava l'assenza di pagamenti anche parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito informazioni sull'esecuzione. Ha quindi ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare 800 euro per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La tutela di ottemperanza è stata accordata per assicurare l'esecuzione del titolo giudiziale rimasto ineseguito; il passaggio richiama tuttavia espressamente il termine dilatorio di pagamento previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, non l'art. 114 c.p.a. quale fondamento specifico della regola applicata.
art. 14 d.l. 669/1996
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Prima di poter ottenere l'esecuzione coattiva di un titolo di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla norma; nel caso concreto, il suo decorso, unito all'assenza di pagamenti, ha consentito di accertare l'inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 e fino all’anno 2022/23 nel rispetto dei vincoli di legge;
La disposizione è indicata come fondamento del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire; la decisione di ottemperanza non ne elabora ulteriormente la disciplina.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e risulta che l'amministrazione non ha effettuato pagamenti.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito accertato dal titolo e non fornisce elementi sull'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, fissandone tempi e modalità di intervento.
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