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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28888/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 4 legge 110/1975 sostenendo: 1) la condotta penalmente rilevante sarebbe stata precedente al suo intervento (secondo le dichiarazioni dei maggiorenni), perciò la responsabilità non potrebbe essere basata soltanto sul video Instagram in cui egli prende l'arma; 2) la Corte d'appello ha rifiutato il perdono giudiziale senza motivazione sufficiente; 3) ha negato le circostanze attenuanti generiche nonostante fragilità e giovane età del minore; 4) ha negato la sospensione condizionale della pena senza considerare l'incensuratezza, la giovane età e le circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale fosse di natura fattuale e già correttamente valutato in sede di merito: il video pubblicato su Instagram mostra il minore in luogo pubblico mentre impugna un machete, elemento sufficiente per affermare la sussistenza del reato ex art. 4 legge 110/1975. Le circostanze richiamate dal difensore (origine dell'arma e trasporto da parte di terzi) sono irrilevanti rispetto all'immagine probatoria del possesso in luogo pubblico. Inoltre la Corte ha confermato la legittimità del diniego di attenuanti generiche, del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena, motivando che tale diniego poteva fondarsi sui numerosi precedenti giudiziali del minore che rendevano negativa la prognosi di futura buona condotta. Pertanto resta ferma la dichiarazione di responsabilità e la pena inflitta in primo grado (due mesi e venti giorni di arresto ed € 445 di ammenda); non sono state imposte spese processuali al ricorrente essendo minorenne (art. 29 d.lgs. 272/1989) e va garantita l'anonimizzazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • legge 4 aprile 1975, n. 110, art. 4

    La condotta di porto in luogo pubblico di un'arma (machete) è integrata dalle immagini che ritraggono il soggetto mentre impugna l'arma in piazza; l'origine o il trasporto precedente non escludono la rilevanza del possesso in luogo pubblico

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Limiti formali del ricorso in cassazione rispetto ai motivi devoluti in appello; il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto consentito

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Il ricorso per cassazione era basato su violazioni di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o di natura fattuale e dunque inammissibili

  • codice penale, art. 169

    Nella comparazione delle doglianze sulla motivazione relativa al perdono giudiziale, la Corte ha ritenuto la valutazione di merito non sindacabile in cassazione (motivo di fatto/motivazione)

  • codice penale, art. 62-bis

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutazione di fatto e discrezionale; il giudice può escluderle, con motivazione congrua, anche sulla base di un unico elemento negativo prevalente (qui: precedenti giudiziali)

  • codice penale, art. 133

    Criteri di determinazione della pena: il giudice deve motivare l'adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo; la Corte d'appello ha ritenuto che i precedenti del minore giustificassero il rigetto delle misure premiali

  • codice penale, art. 163

    La valutazione sulla sospensione condizionale della pena rientra nella prognosi di futura buona condotta, che il giudice d'appello ha negato in presenza di plurimi precedenti

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, art. 29, comma primo

    Regola la non imposizione di spese e contributi per reati commessi da minori: pertanto la corte non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52

    Imposizione di anonimizzazione dei dati identificativi nelle decisioni che riguardano minorenni; la Corte ha disposto l'omissione delle generalità

Massime di principio

  • Un filmato che mostra la persona mentre impugna un'arma in un luogo pubblico può costituire prova sufficiente di porto in luogo pubblico ai sensi dell'art. 4 legge 110/1975, anche se l'arma è stata trovata o trasportata da altri soggetti in precedenza
  • Le valutazioni su attenuanti generiche, perdono giudiziale e sospensione condizionale sono giudizi di fatto e discrezionali: la Corte di Cassazione non riesamina tali valutazioni se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria
  • I precedenti giudiziali, anche se non definitivi, possono essere considerati dal giudice ai fini della negazione di benefici (attenuanti, perdono, sospensione) se ritenuti preponderanti rispetto ad elementi mitiganti
  • In casi che riguardano minorenni, l'autorità giudiziaria può comunque negare benefici se la prognosi sulla futura buona condotta è negativa; le scelte motivate in tal senso sono difficilmente censurabili in cassazione
  • Quando il ricorso in cassazione si fonda su questioni essenzialmente fattuali già decise in appello, è probabilmente inammissibile: per contestare la valutazione probatoria occorrono profili di violazione di legge o di motivazione che emergano con chiarezza

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