Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24461/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Quattro imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva accolto le rispettive richieste di applicazione della pena concordata in un procedimento penale in materia di stupefacenti. Le pene applicate erano: 5 anni di reclusione e 30.000 euro di multa per uno di essi; 3 anni e 6 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per un altro; 3 anni e 2 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per un terzo; 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il quarto, per fatti commessi tra il 2021 e il 2023. La Corte rileva che i ricorsi erano stati proposti fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché le doglianze non riguardavano la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma si risolvevano in censure generiche sul contenuto della decisione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che nessuna delle censure rientrasse tra i motivi di impugnazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., essendo le doglianze generiche e non riconducibili ai casi tassativi di ricorso avverso il patteggiamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla norma; censure diverse o generiche sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    In presenza di ricorsi proposti fuori dai casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione soltanto per motivi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le doglianze avverso il patteggiamento devono essere specifiche e riconducibili ai limiti legali di impugnazione; censure generiche sul contenuto della decisione non sono scrutinabili.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze accessorie previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.