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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28037/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cedente leasing)

La controversia

Una società di leasing aveva concesso a un'impresa il godimento finanziario di un'imbarcazione per un prezzo complessivo rilevante, con anticipo e canoni mensili, prevedendo una clausola risolutiva espressa e una clausola penale per l'ipotesi di inadempimento. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva risolto il contratto, ottenuto un decreto ingiuntivo, riacquisito il natante e poi rivenduto il bene a terzi. Dopo il fallimento dell'utilizzatrice, la concedente si era insinuata al passivo per canoni insoluti, residuo di penale, spese di iscrizione ipotecaria e interessi. Il tribunale aveva escluso l'ammissione del credito ritenendo che, trattandosi di leasing traslativo, si applicasse l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l.fall.; aveva quindi negato i canoni insoluti e azzerato la penale, ritenendo che la rivendita del bene avesse già integralmente soddisfatto l'interesse economico della concedente. Con il ricorso per cassazione la società istante ha dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 1526, 1322, 1382, 1383 e 1384 c.c. e vizi motivazionali: ha sostenuto che il giudice di merito aveva errato nell'escludere ogni equo compenso non considerando l'effettivo godimento del bene da parte dell'utilizzatrice, nel ritenere nulla la clausola contrattuale di regolazione della penale e nel ridurre la penale a zero, senza calcolare correttamente il valore economico dell'operazione e l'esborso iniziale della concedente per l'acquisto del bene.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Ha ritenuto errata in diritto la decisione che aveva azzerato la clausola penale. Secondo la Corte, anche nel leasing traslativo la penale non può essere ridotta sino a zero per la mera assenza di un danno residuo o per l'avvenuto recupero del bene, poiché la clausola penale prescinde dalla prova del danno e svolge anche funzione di rafforzamento del vincolo. Ai fini dell'art. 1384 c.c. occorre valutare la manifesta eccessività della penale in rapporto all'interesse del creditore all'adempimento, con apprezzamento motivato anche al momento della sua applicazione, ma senza cancellarla integralmente. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la domanda uniformandosi a tali principi e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento, viene in rilievo il regime dell'equo compenso e del risarcimento del danno; la norma non consente di ritenere automaticamente escluso ogni credito della concedente per il solo fatto della restituzione del bene.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalle parti per la qualificazione e autonomia contrattuale, senza una autonoma statuizione decisiva nel dispositivo.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale ha funzione sia liquidatoria preventiva del danno sia di rafforzamento del vincolo; è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

  • art. 1383 c.c.

    Richiamato nel ricorso, senza specifica statuizione autonoma nel ragionamento decisivo.

  • art. 1384 c.c.

    La penale può essere ridotta equamente dal giudice se l'obbligazione è stata eseguita in parte o se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento; non può però essere eliminata del tutto.

  • art. 72-quater l.fall.

    La sua applicazione è stata esclusa dal tribunale perché il contratto è stato ritenuto risolto prima del fallimento e qualificato come leasing traslativo.

  • art. 574-05

    Richiamata per affermare che, nella valutazione del danno nel leasing, va considerato anche il valore del bene restituito e l'utile procurato dal reimpiego, ma tale criterio non legittima l'azzeramento della penale.

  • Cass. Sez. U n. 18128-05

    Richiamata per il principio secondo cui la riduzione equitativa della penale può essere disposta anche d'ufficio.

  • Cass. Sez. 2 n. 3600-89

    Richiamata a sostegno dell'affermazione che la penale non può essere completamente eliminata.

  • Cass. Sez. 2 n. 7180-12

    Richiamata per il criterio oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti ai fini della valutazione dell'eccessività della penale.

  • Cass. Sez. 6-1 n. 17731-15

    Richiamata per il medesimo criterio oggettivo di valutazione della penale.

  • Cass. Sez. 1 n. 25334-17

    Richiamata per la riduzione equitativa della penale anche d'ufficio.

  • Cass. n. 19320-18

    Richiamata per la riduzione equitativa della penale anche d'ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel contesto della prova del danno, che tuttavia la clausola penale rende irrilevante ai fini della sua debenza.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, la clausola penale pattuita a carico dell'utilizzatore non può essere ridotta fino a escluderla integralmente solo perché il concedente abbia riacquistato il bene e lo abbia rivenduto, poiché la penale prescinde dalla prova del danno e assolve anche funzione di rafforzamento del vincolo contrattuale.
  • Ai fini della riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., il giudice deve valutare la manifesta eccessività della penale in relazione all'interesse del creditore all'adempimento, con riferimento sia al momento della stipulazione sia alla concreta situazione esistente al momento dell'applicazione, in una prospettiva di proporzionalità ed equità.
  • La rivendita del bene recuperato in seguito alla risoluzione può rilevare nel giudizio sulla proporzione economica dell'operazione, ma non autorizza a ignorare l'esborso iniziale sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene e non consente, da sola, di ritenere azzerato ogni pregiudizio.
  • La riduzione della penale può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, ma deve essere sorretta da una motivazione congrua e non può tradursi nella totale eliminazione della clausola.
  • La valutazione dell'eccessività della penale deve evitare sia un approccio meramente genetico fondato solo sulle condizioni originarie del contratto, sia un approccio puramente statico che prescinda dalla situazione concreta al momento della sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimentoRisoluzione del contrattoClausola penale
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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