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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35255/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori compensi sulla base di indagini finanziarie. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR della Sicilia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando l’annullamento dell’atto. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato alla annualità 2003 il giudicato formatosi su una diversa annualità, il 2004, in relazione a un precedente giudizio tra le stesse parti; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che il giudice d’appello avesse ritenuto la presunzione bancaria applicabile solo alle imprese e non anche ai professionisti, sulla base del solo riferimento testuale ai "ricavi" e non ai "compensi".

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto, da un lato, che il giudicato formatosi su una diversa annualità non fosse automaticamente estensibile all’anno oggetto di causa, perché le singole operazioni finanziarie contestate variano di anno in anno e non integrano un elemento a carattere permanente; dall’altro lato, ha affermato che la presunzione prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, si estende anche ai redditi di lavoro autonomo e professionale, almeno con riguardo ai versamenti su conto corrente bancario. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di appello, affinché riesamini il merito attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno relativo a una diversa annualità non vincola automaticamente il giudice nel nuovo giudizio quando l’accertamento dipende da fatti variabili di anno in anno e non da elementi permanenti della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione derivante dalle indagini finanziarie si applica, nel testo ratione temporis, anche ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo/professionale, non solo agli imprenditori, almeno quanto ai versamenti su conto corrente.

  • Corte costituzionale n. 228 del 2014

    Ha inciso solo sull’equiparazione tra attività imprenditoriale e professionale con riferimento ai prelevamenti, non alla presunzione sui versamenti.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario formatosi su una specifica annualità d’imposta fa stato nei giudizi successivi tra le stesse parti solo per gli elementi della fattispecie che abbiano carattere tendenzialmente permanente; non si estende invece a fatti variabili e autonomi riferiti a diverse annualità.
  • Nel processo tributario il giudice dell’impugnazione non è vincolato dalla precedente qualificazione giuridica data in un diverso giudizio, salvo che si sia formato un giudicato interno sulla specifica questione.
  • La presunzione bancaria dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo anteriore alle modifiche successive, opera anche nei confronti del professionista/lavoratore autonomo con riguardo ai versamenti bancari, nonostante il riferimento normativo ai soli "ricavi".
  • La distinzione tra reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo non esclude l’utilizzabilità delle movimentazioni bancarie come base presuntiva dell’accertamento, purché nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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