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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31608/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. Nel ricorso si deduceva, con il primo motivo, la violazione di norme penali e processuali e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato le risultanze probatorie, ma la Cassazione rileva che la doglianza riproduceva censure già formulate in appello e già disattese, senza indicare specifici travisamenti della prova. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto decisiva la prova dell'intestazione all'imputato della carta di credito su cui erano confluite le somme ottenute con la condotta decettiva, carta attivata previa esibizione del suo documento di identità e mai denunciata come smarrita o ceduta a terzi. Con il secondo motivo si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, evidenziando che il diniego era sorretto da motivazione non illogica, fondata sull'assenza di elementi favorevoli, sull'ingente profitto conseguito e sui precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di questioni già affrontate in appello e privo di specifiche censure di travisamento della prova; ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato in base agli elementi ritenuti rilevanti dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente oggetto della doglianza sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo se motivato su elementi decisivi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti delle risultanze probatorie.
  • Ai fini dell'affermazione di responsabilità per truffa, l'incameramento del profitto su una carta di credito intestata all'imputato può costituire elemento di decisiva rilevanza, in mancanza di una ricostruzione alternativa seriamente dimostrata nel processo.
  • Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se non è contraddittoria o manifestamente illogica e se dà conto degli elementi preponderanti considerati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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