Sentenza n. 142/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 210/2024, pubblicata il 16/04/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo R.G. n. 263/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 210/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il giudicato si era formato anteriormente alla proposizione del ricorso, la sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di 500 euro attribuito al personale docente mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione è stato considerato presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti del Ministero.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
art. 73, comma 1; art. 87, comma 3
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo in relazione al termine dimidiato applicabile al rito camerale.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014, come modificato dall'art. 7, comma 1, d.m. 147/2022
Il TAR ha escluso, nel caso concreto, la maggiorazione del compenso professionale, in considerazione del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l'azione quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- L'accertata mancata esecuzione di un giudicato impone all'amministrazione soccombente di conformarsi integralmente al contenuto del titolo entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, compresi gli obblighi di accredito di somme e di corresponsione degli interessi.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, determinandone il termine di intervento e subordinandone l'attivazione alla richiesta dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo.
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