Cassazione Penale, Sentenza n. 2072/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marchitano chiedeva la revoca della condanna irrevocabile (3 mesi di reclusione e 200 euro di multa) per ricettazione (art. 648 c.p.) relativa alla detenzione di videocassette prive delle indicazioni della casa di produzione e del marchio SIAE, fatto avvenuto il 28/06/1997. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato la richiesta inammissibile ritenendo che il ricorso implicasse una riqualificazione del fatto alla luce della depenalizzazione, operata dall'art. 16 della legge n. 248/2000, della detenzione ad uso personale di supporti video, cosa che il giudice dell'esecuzione non può fare. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che si è verificata una abolizione del reato (abolitio criminis) applicabile al suo caso e che l'art. 673 c.p.p. consente la revoca della sentenza in presenza di tale sopravvenienza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che non si trattasse di una richiesta di riqualificazione dei fatti ma di una deduzione dell'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice così come applicata nella sentenza di condanna. Ha osservato che la condanna riguardava soltanto l'ipotesi di ricettazione senza concorso nei reati previsti dalla legge sul diritto d'autore e che l'art. 16 della legge n. 248/2000, come interpretato dalle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 47164/2005), ha depenalizzato le condotte di acquisto/recezione di supporti audiovisivi non conformi, trasformandole in illecito amministrativo. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Torre Annunziata, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (ricettazione)
La sentenza di condanna era fondata sulla ricettazione per la detenzione di videocassette illecitamente prodotte; tuttavia la Corte ha verificato se, per le specifiche connotazioni del fatto, successiva depenalizzazione normativa ne avesse eliminato la rilevanza penale.
art. 171 e ss. legge 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore)
La produzione abusiva era il fatto materiale collegato alla condanna; le Sezioni Unite hanno distinto i casi in cui vi sia concorso in reati previsti dalla legge sul diritto d'autore (che mantengono rilevanza penale) da quelli in cui la mera ricezione/acquisto per uso personale è stata depenalizzata.
art. 16 legge 18 agosto 2000, n. 248
Ha depenalizzato, trasformandole in illecito amministrativo, le condotte di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi, fonografici o informatici non conformi alla disciplina sul diritto d'autore; tale intervento legislativo può determinare abolitio criminis applicabile anche a reati già definiti in sede penale, se le fattispecie rientrano nel campo di applicazione della depenalizzazione.
art. 673 cod. proc. pen.
Disciplina la revoca della sentenza di condanna in caso di abolitio criminis sopravvenuta: il giudice dell'esecuzione può revocare la condanna quando la norma incriminatrice è stata abrogata o è intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità.
art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689 (principio di specialità)
Usato nella motivazione delle Sezioni Unite per affermare la prevalenza dell'illecito amministrativo speciale sull'illecito penale in materia di supporti audiovisivi non conformi.
Sez. U., n. 47164 del 20/12/2005, Rv. 232303
Ha chiarito che l'acquisto o la ricezione di supporti illecitamente prodotti integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 L. 248/2000 (prevalente sul reato di ricettazione) salvo che sussista concorso nelle condotte più gravi regolate dalla legge sul diritto d'autore.
Sez. 1, n. 27858 del 13/07/2006, Rv. 234978
Citata come precedente che negava la revoca per mutamento giurisprudenziale; la Corte nel caso oggetto ha distinto la fattispecie perché qui rileva un intervento legislativo e la ricognizione interpretativa delle Sezioni Unite dell'effetto di tale intervento.
Sez. U., n. 26259 del 29/10/2015, Rv. 266872
Conferma il principio per cui il giudice dell'esecuzione può revocare la condanna per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice; invece un mutamento interpretativo giurisprudenziale, senza intervento del legislatore, non produce abolitio criminis.
Massime di principio
- La revoca di una sentenza di condanna in sede esecutiva è possibile quando è intervenuta una sopravvenuta abrogazione normativa (abolitio criminis) della norma incriminatrice; il giudice dell'esecuzione può applicare l'art. 673 c.p.p. e revocare la condanna.
- Un mutamento della giurisprudenza, anche se disposto dalle Sezioni Unite, non equivale a abrogazione della norma: se la disposizione normativa resta in vigore, il mutamento interpretativo di per sé non legittima la revoca in sede esecutiva.
- Occorre distinguere chiaramente tra richiesta di riqualificazione dei fatti (che il giudice dell'esecuzione non deve operare) e deduzione che la norma applicata sia stata soppressa o resa inefficace da una sopravvenuta disposizione legislativa; la seconda è ammissibile in sede esecutiva.
- Se la condanna è fondata su fatti che, per la loro concreta configurazione, rientrano nell'ambito della depenalizzazione (es. mera ricezione/acquisto per uso personale di supporti audiovisivi), e non vi è concorso nelle fattispecie più gravi, l'abolitio criminis può estendersi alla sentenza anche se il fatto è anteriore alla legge che ha depenalizzato.
- In casi analoghi vanno attentamente verificate la natura precisa della condanna (se riguarda solo la ricezione/acquisto) e la portata temporale dell'intervento normativo per applicare correttamente la regola di revoca.
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