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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 287/2024 in data 29 luglio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per l’importo complessivo di euro 1.000,00 riferito agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 9 ottobre 2024 e il suo successivo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia. Ha chiesto l’accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stata inoltre esaminata la validità, ai fini del giudizio di ottemperanza, della procura rilasciata al difensore per il precedente giudizio civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza civile risultava passata in giudicato e non era stata eseguita; inoltre, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale. Il giudice ha ritenuto idonea la notificazione effettuata all’indirizzo PEC istituzionale del Ministero e ha considerato valida la procura conferita per il giudizio civile, in quanto estesa a ogni stato e grado del procedimento, anche per il successivo giudizio di esecuzione. È stato ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.

  • art. 112 c.p.a.

    rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso, rendendo esperibile l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire della carta docente secondo le regole previste per il personale di ruolo.

  • sentenza n. 287/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro

    rendere disponibile alla ricorrente la carta docente [...] per un importo pari ad euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

    Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dal titolo.
  • Per le amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale da eseguire.
  • La notificazione di una sentenza all’indirizzo PEC istituzionale dell’amministrazione, individuato quale domicilio digitale idoneo allo scopo, è idonea a far decorrere il termine per l’adempimento previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando la procura alle liti conferita per il giudizio civile estende i poteri del difensore a ogni stato e grado del procedimento, essa può attribuire lo ius postulandi anche per il successivo giudizio di esecuzione, compreso il giudizio amministrativo di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento o all’attribuzione di una prestazione determinata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto e decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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