Cassazione Civile, Ordinanza n. 14764/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice socialmente utile o di pubblica utilità, impiegata presso la Provincia di Latina dal 27 novembre 1996 al 30 giugno 2004 in due progetti denominati prima "Informatica" e poi "Assistenza all'Infanzia-Adolescenza e cura dell'ambiente", volta a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126 c.c. nei limiti della prescrizione quinquennale. La Corte d'appello di Roma aveva accolto la domanda ritenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero estranee ai progetti socialmente utili e che, quindi, fosse dovuta la retribuzione per il lavoro effettivamente prestato ex art. 2126 c.c. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468 del 1997 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che la disciplina della retribuzione per lavoro di fatto non sarebbe stata applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorso era stato notificato il 27 dicembre 2018, mentre la sentenza d'appello era stata pubblicata il 5 giugno 2018. Trattandosi di controversia individuale di lavoro, il termine non era sospeso nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969; inoltre, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2011, trovava applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla riforma del 2009. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della Provincia alla rifusione delle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
La norma era invocata per riconoscere la retribuzione al lavoro effettivamente svolto; la Corte non ne ha valutato nel merito l'applicabilità perché ha deciso l'inammissibilità per tardività del ricorso.
d.lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 2 e 10
Erano richiamati dalla ricorrente per contestare l'applicazione della disciplina sul lavoro socialmente utile; anche su tali disposizioni la Corte non è entrata nel merito, essendo il ricorso tardivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale che tipizza il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 l. n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini non opera per le controversie individuali di lavoro.
art. 327 c.p.c.
Per i giudizi instaurati dopo la riforma del 2009 si applica il termine lungo semestrale per proporre impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie individuali di lavoro non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge n. 742 del 1969.
- Se il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi ai sensi dell'art. 327 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine lungo applicabile è inammissibile senza esame del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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