Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 2386/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario dell’area)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto e ha proposto domanda cautelare incidentale per la sospensione della sua efficacia. Nel giudizio è stato proposto anche appello incidentale. Le plurime censure dedotte con gli appelli richiedono, secondo il Consiglio di Stato, un approfondimento nella successiva fase di merito. La controversia riguarda gli effetti della sentenza in relazione all’imminente avvio di lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, rispetto ai quali l’appellante ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Veneto, ritenendo che le censure formulate con l’appello principale e con quello incidentale necessitino di approfondimento nel merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l’esigenza cautelare dell’appellante, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile connesso all’imminente avvio dei lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. È stata fissata l’udienza di merito al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere disposta quando le censure formulate richiedano approfondimento nella fase di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, emerga un pregiudizio grave e irreparabile tale da rendere prevalente l’esigenza cautelare dell’appellante.
  • L’imminente avvio di lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata.
  • Quando la decisione cautelare non definisce le questioni di legittimità dedotte, ma mantiene integra la situazione controversa in attesa dell’udienza di merito, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza e fissare la trattazione della causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.