Ordinanza n. 258/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 2386/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario dell’area)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto e ha proposto domanda cautelare incidentale per la sospensione della sua efficacia. Nel giudizio è stato proposto anche appello incidentale. Le plurime censure dedotte con gli appelli richiedono, secondo il Consiglio di Stato, un approfondimento nella successiva fase di merito. La controversia riguarda gli effetti della sentenza in relazione all’imminente avvio di lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, rispetto ai quali l’appellante ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Veneto, ritenendo che le censure formulate con l’appello principale e con quello incidentale necessitino di approfondimento nel merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto prevalente l’esigenza cautelare dell’appellante, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile connesso all’imminente avvio dei lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. È stata fissata l’udienza di merito al 9 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere disposta quando le censure formulate richiedano approfondimento nella fase di merito e, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, emerga un pregiudizio grave e irreparabile tale da rendere prevalente l’esigenza cautelare dell’appellante.
- L’imminente avvio di lavori in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico può integrare un pregiudizio grave e irreparabile rilevante ai fini della sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata.
- Quando la decisione cautelare non definisce le questioni di legittimità dedotte, ma mantiene integra la situazione controversa in attesa dell’udienza di merito, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza e fissare la trattazione della causa nel merito.
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