Sentenza n. 3779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 4 del 3 gennaio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto i ricorsi contro la determinazione della Città Metropolitana di Torino che aveva individuato entrambe le società quali responsabili della potenziale contaminazione e le aveva diffidate ad avviare le procedure di bonifica ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006
Esito
Favorevole al resistente (stazione ambientale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante principale ha contestato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, difetto di specificità della ricostruzione fattuale e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe svolto un’istruttoria lacunosa, omettendo un rigoroso accertamento del nesso eziologico tra le condotte delle società e le contaminazioni. Con riferimento alla sorgente S1 e al Pennacchio 3, ha dedotto che il proprio utilizzo della conduttura interessata sarebbe stato temporalmente limitato e che avrebbe dovuto essere individuato, al più, un contributo causale pro quota. Quanto alla sorgente S2 e al Pennacchio 1, si è dichiarata proprietaria incolpevole, sostenendo che la contaminazione fosse riconducibile a serbatoi interrati utilizzati dalla precedente proprietaria e a un asserito sversamento doloso anteriore all’acquisto dell’impianto. Quanto alla sorgente S3 e al Pennacchio 2, ha dedotto di non avere utilizzato alcune delle sostanze rinvenute e che le concentrazioni più elevate fossero collocate in un’area utilizzata dalla precedente proprietaria prima del subentro. In via subordinata ha contestato l’imputazione solidale e la mancata determinazione di una propria quota minima di responsabilità. La società appellante incidentale ha chiesto invece di affermare l’esclusiva o prevalente responsabilità della società appellante principale, valorizzando un accordo inter partes, la gestione negligente dell’impianto, il ritardo nella denuncia della contaminazione e nelle attività propedeutiche alla bonifica, nonché una dichiarazione con cui l’altra società si sarebbe assunta la responsabilità dell’inquinamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente sia l’appello principale sia l’appello incidentale, confermando la sentenza del TAR. La prima censura dell’appello principale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché l’elencazione di asseriti errori fattuali non spiegava in che modo tali errori avessero inciso causalmente sulla decisione. Le ulteriori censure sono state ritenute infondate. Il Collegio ha affermato che l’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006 richiede un accertamento rigoroso del nesso causale, ma non necessariamente una prova diretta: sono ammesse presunzioni semplici ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, la vicinanza dell’impianto, la continuità delle attività produttive delle due società, la compatibilità tra le sostanze rinvenute e quelle utilizzate nei processi produttivi, nonché la capacità degli inquinanti di migrare dal punto di origine, costituivano elementi sufficienti a ritenere entrambe le società corresponsabili. Il mancato utilizzo, da parte della società appellante principale, di uno specifico parco serbatoi non era decisivo, poiché il contributo all’inquinamento poteva provenire da altre sorgenti. La consulenza tecnica svolta nell’accertamento tecnico preventivo civile non è stata ritenuta dirimente, sia perché riferita soltanto alla sorgente S2 sia perché diretta a finalità diverse dall’accertamento amministrativo dell’eziologia complessiva della contaminazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittimo l’ordine di bonifica solidale, non essendo possibile, nella fase considerata, determinare le singole quote causali; la ripartizione interna potrà essere definita successivamente, ferma la possibilità di rivalsa. L’appello incidentale è stato respinto perché le circostanze dedotte non dimostravano l’esclusiva responsabilità della società appellante principale e, anche ove provati, il ritardo e l’inerzia di quest’ultima avrebbero inciso sul riparto delle quote, senza elidere la corresponsabilità della precedente proprietaria e gestore. Neppure l’eventuale dichiarazione di responsabilità o l’assunzione spontanea degli oneri di bonifica da parte del proprietario escludevano il dovere dell’amministrazione di ricercare gli effettivi responsabili. Le società appellanti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore della Città Metropolitana, liquidate in euro 10.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006
La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento, con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.
L’amministrazione deve svolgere indagini volte a identificare il responsabile della potenziale contaminazione e adottare un’ordinanza motivata; il nesso causale deve essere accertato rigorosamente, anche mediante presunzioni semplici ed elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
artt. 239 ss. d.lgs. 152/2006
La disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale consente di imputare gli obblighi al soggetto che abbia contribuito causalmente alla contaminazione, nel rispetto del principio chi inquina paga.
art. 242 d.lgs. 152/2006
È richiamato quale parte della disciplina del procedimento di bonifica e degli interventi conseguenti alla contaminazione.
art. 245 d.lgs. 152/2006
È richiamato con riferimento alla posizione del proprietario non responsabile e agli obblighi connessi alla scoperta della contaminazione.
art. 253, comma 4, d.lgs. 152/2006
Il soggetto che sostiene gli interventi di bonifica può agire in rivalsa nei confronti dei corresponsabili nella misura a loro imputabile.
art. 191 TFUE
Il principio chi inquina paga impone di addossare i costi della prevenzione, riduzione ed eliminazione dell’inquinamento ai soggetti che vi hanno contribuito.
art. 3-ter d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento del principio chi inquina paga e dei principi ambientali applicabili alla responsabilità per contaminazione.
art. 2727 c.c.
Consente l’utilizzo delle presunzioni semplici per provare indirettamente il nesso causale tra condotta e contaminazione.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la motivazione mediante precedenti conformi.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nell’applicazione dell’art. 244, comma 2, d.lgs. 152/2006, l’amministrazione deve accertare rigorosamente il nesso causale tra la condotta del soggetto e l’evento di superamento delle soglie di contaminazione, ma non è tenuta a fornire una prova diretta, potendo utilizzare presunzioni semplici ed elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti.
- In materia di contaminazione ambientale, il nesso eziologico può essere ritenuto sussistente secondo il criterio del più probabile che non, quando la ricostruzione causale dell’amministrazione risulti più probabile di quella alternativa, anche in presenza di una pluralità di possibili cause.
- La vicinanza dell’impianto alla contaminazione, la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nell’attività produttiva e la capacità degli inquinanti di migrare dal punto di origine costituiscono indizi idonei a fondare la presunzione di responsabilità del gestore o utilizzatore, salvo prova analitica contraria.
- Quando non sia possibile individuare o quantificare nella fase iniziale le singole quote causali, l’ordine di bonifica può essere rivolto solidalmente a tutti i soggetti cui sia attribuibile, sulla base di indizi chiari e concordanti, un contributo causale alla contaminazione; la ripartizione interna delle responsabilità può essere definita successivamente, con eventuale rivalsa.
- Il ritardo, l’inerzia o la condotta successiva di uno dei corresponsabili possono incidere sul riparto delle quote di responsabilità, ma non escludono automaticamente la responsabilità concorrente degli altri soggetti che abbiano contribuito causalmente alla contaminazione.
- L’assunzione spontanea degli oneri di bonifica o una dichiarazione di responsabilità da parte di un proprietario o gestore non esonera l’amministrazione dal ricercare gli effettivi responsabili della contaminazione e non esclude, di per sé, la concorrente responsabilità di altri soggetti.
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