Sentenza n. 6393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CSM del 9 aprile 2025 e conseguenti decreti ministeriali di nomina del membro nazionale e dell’aggiunto del membro nazionale presso Eurojust; in appello, sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva contestato la procedura selettiva indetta dal CSM per la nomina del membro nazionale presso Eurojust e del relativo aggiunto. In primo grado aveva dedotto: violazione della lex specialis, irragionevolezza e carenza di motivazione dei punteggi attitudinali attribuiti ai candidati risultati prevalenti; anomalia della valutazione derivante dalle differenze di punteggio contenute nelle tre proposte sottoposte al Plenum; illegittimità dell’art. 5, comma 3, della circolare del CSM, nella parte in cui consentiva di valorizzare esperienze professionali fuori ruolo non assimilabili a funzioni giudiziarie. In appello ha sostenuto che le esperienze fuori ruolo del candidato nominato aggiunto non fossero pertinenti alle funzioni giudiziarie o alle materie di competenza di Eurojust, che il relativo punteggio fosse frutto di travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e carenza motivazionale, che le variazioni di punteggio tra le diverse proposte evidenziassero arbitrarietà della valutazione e che la circolare fosse in contrasto con l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 182/2023. Ha inoltre censurato la mancata o insufficiente valutazione comparativa del proprio curriculum e, quanto a un altro candidato non nominato, la valorizzazione di esperienze fuori ruolo analogamente non pertinenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto, anzitutto, che l’appello riproponesse in larga misura le censure di primo grado senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha escluso che il CSM avesse integrato postumamente la motivazione della propria delibera: la pertinenza dell’incarico di esperto giuridico presso la Rappresentanza d’Italia all’ONU era già stata esplicitata nella delibera, con riferimento alla conoscenza degli strumenti di cooperazione internazionale e alle materie rilevanti per Eurojust. L’appellante avrebbe dovuto contestare con un principio di prova la non veridicità delle circostanze curriculari valorizzate; l’attinenza dell’esperienza alle competenze di Eurojust costituisce invece il risultato di un raffronto valutativo tra le materie trattate e quelle di competenza dell’Agenzia. Il punteggio attribuito al controinteressato non era fondato soltanto sulle attività fuori ruolo, ma su una valutazione complessiva comprendente l’esperienza requirente in materia di criminalità di competenza di Eurojust, le funzioni direttive, l’attività di Procuratore Europeo Delegato e le competenze nella cooperazione giudiziaria internazionale. Le differenze di punteggio tra le tre proposte della Commissione, contenute tra 0,5 e 1,5 punti su un massimo di 6, non sono state ritenute tali da dimostrare arbitrarietà o illogicità, soprattutto considerando la peculiarità dei curricula e la composizione collegiale della Commissione. È stata esclusa anche l’insufficienza motivazionale: la delibera aveva rappresentato sinteticamente, ma adeguatamente, gli elementi principali dei curricula e la comparazione dei candidati; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del CSM in assenza di manifesta irragionevolezza, travisamento, arbitrarietà, omissione o difetto di motivazione. Le censure relative a un candidato non nominato sono state ritenute inammissibili per irrilevanza, poiché anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sull’esito della procedura. Infine, è stata confermata la legittimità dell’art. 5, comma 3, della circolare: l’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 182/2023 non esclude la valutabilità di esperienze fuori ruolo non assimilabili a funzioni giudiziarie, purché pertinenti alle materie di competenza di Eurojust o idonee a dimostrare conoscenze del quadro normativo e istituzionale europeo e della cooperazione giudiziaria penale internazionale. La censura è stata inoltre ritenuta contraddittoria, poiché l’appellante pretendeva di escludere esperienze fuori ruolo analoghe a quella da lui stesso valorizzata, svolta quale assistente del membro nazionale di Eurojust. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni; il contributo unificato è rimasto a carico dell’appellante.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. 182/2023
«ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale»; «ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea»
La disposizione non esclude la valutazione di attività fuori ruolo non assimilabili alle funzioni giudiziarie, purché abbiano consentito di acquisire competenze pertinenti alla cooperazione giudiziaria internazionale, alle materie di Eurojust o al quadro normativo e istituzionale europeo.
art. 5, comma 3, della circolare CSM sui criteri e la procedura per la nomina presso Eurojust
eventuali esperienze maturate dai candidati «fuori dal ruolo organico della magistratura» e pertinenti, per le loro caratteristiche, «alle materie di competenza dell’Eurojust»
La previsione è conforme alla norma primaria nella parte in cui consente di valorizzare esperienze fuori ruolo anche non assimilabili a funzioni giudicanti o requirenti, purché effettivamente pertinenti alle competenze di Eurojust.
Regolamento (UE) 2017/1939
«cooperazione rafforzata» tra i Paesi aderenti nell’«obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione»
L’esperienza maturata quale Procuratore Europeo Delegato può essere pertinente per la nomina presso Eurojust, in quanto implica cooperazione transfrontaliera e conoscenza dei meccanismi di cooperazione intraeuropea.
art. 31 Regolamento (UE) 2017/1939
i procuratori europei delegati agiscono in stretta cooperazione, fornendosi reciproca assistenza e consultandosi regolarmente nei casi transfrontalieri
La disciplina conferma la rilevanza, ai fini attitudinali, dell’esperienza professionale concretamente maturata nella cooperazione giudiziaria penale transfrontaliera.
Massime di principio
- Nelle selezioni del CSM per incarichi presso Eurojust, l’esperienza professionale fuori ruolo può essere valorizzata anche quando non sia assimilabile a funzioni giudicanti o requirenti, purché sia pertinente, per caratteristiche e contenuti, alle materie di competenza di Eurojust o dimostri conoscenze del quadro normativo e istituzionale europeo e della cooperazione giudiziaria penale internazionale.
- Il giudizio attitudinale del CSM sui candidati a incarichi presso Eurojust può fondarsi su una valutazione globale e comparativa dei percorsi professionali; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo consiliare e può sindacare la valutazione solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento, omissione o difetto di motivazione.
- La motivazione delle valutazioni comparative del CSM può essere espressa con tecnica sintetica, purché rappresenti in modo sufficiente gli elementi curriculari ritenuti rilevanti e consenta di comprendere le ragioni della prevalenza di un candidato sugli altri; non è necessario un esame atomistico di ogni singolo titolo.
- Differenze contenute nei punteggi attribuiti nelle diverse proposte formulate da una commissione del CSM non dimostrano di per sé arbitrarietà o illogicità della valutazione, quando siano riconducibili alla fisiologica diversità di apprezzamento collegiale di curricula complessi e non incidano su tutti i candidati in modo uniforme.
- Chi contesta la non veridicità di circostanze curriculari valorizzate dall’amministrazione deve fornire almeno un principio di prova; l’attinenza di un’esperienza alle competenze di Eurojust costituisce un giudizio valutativo fondato sul raffronto tra le materie dell’esperienza e quelle di competenza dell’Agenzia, non un mero fatto da dimostrare documentalmente.
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