Cassazione Penale, Sentenza n. 17194/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, con unico motivo articolato rispetto ai diversi capi, deducono carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello. Contestano che il quadro indiziario utilizzato per affermare la responsabilità penale sia insufficiente perché gli indizi non avrebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti: in particolare si impugna l'uso del riconoscimento fotografico del teste Renzo Motta (limitata attendibilità), la mancata individuazione o recupero del motociclo Yamaha intestato a Clara Delorier, l'assenza di accertamenti che colleghino in via esclusiva i veicoli ai singoli imputati e la deduzione di "disponibilità esclusiva" dei mezzi sulla base di legami familiari e di convergenze di elementi ritenuti, secondo la difesa, non gravi né precisi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Giuseppe Delorier in tutti i suoi punti; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Giuseppe Icardi limitatamente al capo 5) (furto del 3 agosto 2016 in danno di Maria Andreani), annullando la sentenza di appello in relazione a quel capo e rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione della pena. Per il resto (capi 3, 4 e 10) la sentenza di appello è stata confermata nei confronti di Icardi. La Corte ha inoltre disposto la condanna di Delorier al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.; art. 110, art. 482, art. 477, n. 61 c.p.
art. 81, comma 2, 110, 482, 477, 61 n. 2 cod. pen.
Norme penali in relazione ai reati ascritti (concorso di persone, falsificazione di targhe, false attestazioni e aggravanti): la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e la falsificazione in relazione ai capi ritenuti confermati.
art. 533 c.p.p.
principio secondo il quale l'affermazione della penale responsabilità può avvenire solo quando la stessa sia provata "al di là di ogni ragionevole dubbio" (introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006)
La Corte ricorda che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non muta il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione verifica l'esistenza di motivazione effettiva senza sostituirsi al merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La manifestazione di illogicità della motivazione è sindacabile in Cassazione solo quando la ricostruzione difensiva che mira a creare un ragionevole dubbio sia inconfutabile e non rappresenti soltanto una ipotesi alternativa: la Corte applica questo canone per rifiutare il ricorso laddove le alternative proposte dalla difesa non risultino sostenute da elementi concreti del processo.
art. 192, comma secondo c.p.p.
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
Regola metodologica sull'accertamento indiziario: la Corte richiama la necessità di valutare singolarmente la valenza degli indizi e poi il loro valore complessivo, secondo la codificata metodologia probatoria.
Massime di principio
- La prova basata su indizi è valida se gli indizi, valutati singolarmente e unitariamente, risultano gravi, precisi e concordanti; la mera sommatoria di elementi deboli può non essere sufficiente.
- Il riconoscimento fotografico o in sede testimoniale non è automaticamente decisivo: va valutato quanto alla attendibilità intrinseca e alla coerenza con gli altri elementi probatori.
- L'appartenenza familiare o la convivenza non sono di per sé prova di "disponibilità esclusiva" di un veicolo: per affermare disponibilità esclusiva servono elementi concreti (sequestri, riconoscimenti ripetuti, comportamenti diretti di occultamento, ecc.).
- Comportamenti di terzi atti a sottrarre elementi probatori (es. distruzione di targa) possono essere considerati indizi atti a rafforzare l'ipotesi di responsabilità, purché contestualizzati e valutati nel quadro probatorio complessivo.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: il ricorso per manifesta illogicità richiede che l'ipotesi alternativa della difesa sia sostenuta da elementi processuali concreti e non costituisca una mera congettura.
- Quando la Corte di legittimità annulla solo in parte le statuizioni di merito (es. un capo di imputazione), il rinvio per nuova determinazione della pena è necessario se il capo annullato era considerato il più grave nel cumulo/continuazione.
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