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Sentenza

Sentenza n. 2507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 16529/2023 depositata in data 8.11.2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202310079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE che ha rideterminato la tariffa incentivante dell'impianto fotovoltaico, escludendo la maggiorazione del 10% per l'impiego di componenti di produzione europea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore fotovoltaico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto la tariffa incentivante prevista dal quarto conto energia, con la maggiorazione del 10% riconosciuta per l'impiego di componenti prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. A seguito di una verifica, il GSE ha escluso la maggiorazione limitatamente alla circostanza che due moduli, già sostituiti prima del sopralluogo, recavano numeri di matricola ritenuti compatibili con la sequenza utilizzata da un produttore cinese, pur essendo stati acquistati come moduli Helios Technology di produzione europea. In primo grado la società ha dedotto, tra l'altro, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, travisamento dei fatti, erronea valutazione della documentazione, insussistenza di una violazione rilevante e sproporzione della conseguenza decadenziale. Ha evidenziato che i moduli installati erano 4.320, che 4.318 risultavano pacificamente di origine europea e che il dubbio riguardava soltanto due moduli, senza prova certa della loro provenienza extraeuropea. Ha inoltre sostenuto che l'incidenza economica dei due componenti non avrebbe comunque compromesso la soglia del 60% del costo dell'investimento necessaria per il premio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR Lazio. Ha rilevato che il diniego della maggiorazione era fondato esclusivamente sul dubbio relativo ai numeri seriali di due moduli, non più presenti al momento del sopralluogo. La mera sovrapponibilità parziale della sequenza numerica con quella di un produttore cinese non dimostrava la produzione extraeuropea, anche perché la presenza della lettera "M" rendeva le matricole distinguibili e il GSE non aveva fornito una prova certa dell'origine cinese. Il Collegio ha inoltre valorizzato il fatto che la documentazione prodotta comprovava l'origine europea degli oltre quattromila moduli restanti. Quanto alla soglia del 60%, l'art. 14, comma 1, lett. d), del d.m. 5 maggio 2011 richiede che almeno il 60% del costo dell'investimento, al netto del lavoro, sia riconducibile a produzione europea; l'incidenza dei due componenti dubbi era minima e non risultava idonea a far venir meno tale requisito. Ne è derivata l'illegittimità dell'esclusione della maggiorazione e l'annullamento degli atti impugnati. Il GSE è stato condannato a rifondere le spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, lett. d), d.m. 5 maggio 2011

    per gli impianti il cui costo di investimento [...] per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60 % riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea

    Il premio del 10% spetta quando almeno il 60% del costo dell'investimento, al netto del costo del lavoro, è integralmente riconducibile a produzione realizzata nell'Unione europea. La verifica deve considerare l'incidenza effettiva dei componenti contestati e non può fondarsi su un dubbio non corroborato da prova certa dell'origine extraeuropea.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Costituisce la base del potere di verifica esercitato dal GSE sugli incentivi, ma l'esercizio del controllo non consente di escludere la maggiorazione in assenza di prova adeguata della violazione rilevante.

  • d.m. 31 gennaio 2014

    Disciplina le verifiche e le conseguenze delle irregolarità relative agli incentivi; la conseguenza sfavorevole non può essere applicata sulla base di mere ipotesi circa l'origine dei moduli.

  • art. 57-quater l. 96/2017

    Richiamato quale ausilio interpretativo, evidenzia la necessità di valutare la rilevanza effettiva delle irregolarità concernenti le certificazioni, evitando conseguenze decadenziali per violazioni meramente formali.

  • art. 13-bis l. 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del d.l. 3 settembre 2019, n. 101

    Richiamato insieme all'art. 57-quater l. 96/2017 quale elemento interpretativo della distinzione tra irregolarità formali e violazioni sostanziali nella disciplina degli incentivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo esaminate tutte le questioni rilevanti e non necessaria la trattazione di argomenti secondari inidonei a modificare l'esito.

Massime di principio

  • Il diniego o la decurtazione di una maggiorazione incentivante fondata sull'origine europea dei componenti richiede una prova concreta e attendibile della mancata sussistenza del requisito; la mera ambiguità o sovrapponibilità parziale dei codici identificativi non è sufficiente se non dimostra effettivamente l'origine extraeuropea.
  • Quando la disciplina incentivante richiede che almeno il 60% del costo dell'investimento, al netto del lavoro, sia riconducibile a produzione europea, la verifica deve essere compiuta sull'incidenza economica complessiva dei componenti contestati e non può determinare l'esclusione del premio per irregolarità relative a una quota minima, se la soglia resta comunque rispettata.
  • Nell'esercizio dei poteri di verifica sugli incentivi, il GSE deve distinguere tra violazioni sostanziali, idonee a incidere sui presupposti del beneficio, e mere anomalie formali o documentali prive di incidenza effettiva sul requisito incentivante.
  • La conseguenza sfavorevole prevista dalla disciplina degli incentivi non può essere applicata sulla base di mere ipotesi circa la falsità o l'origine non europea dei componenti, quando la documentazione complessiva e gli accertamenti disponibili non forniscono una prova certa della violazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliIncentivi energeticiEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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