Cassazione Penale, Ordinanza n. 24600/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per appropriazione indebita, dopo una precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione. La difesa ha dedotto due motivi: (1) la mancata conformazione della sentenza impugnata alla decisione rescindente della Corte di cassazione; (2) la mancata conformazione alla sentenza n. 46 del 2024 della Corte costituzionale, che ha modificato la misura del minimo edittale per la fattispecie di cui all'art. 646 c.p., ai fini della rideterminazione della pena. In sostanza si contestava l'illegittimità della pena irrogata e la sua mancata riduzione secondo i nuovi parametri.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che la determinazione e la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti/diminuzioni per circostanze e continuazione, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità. Nel caso concreto, la Corte territoriale si era uniformata al dictum della sentenza rescindente e aveva rideterminato la pena con motivazione congrua e logica. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
La pronuncia costituzionale richiamata ha inciso sul minimo edittale della fattispecie di appropriazione indebita, rilevante ai fini della rideterminazione della pena.
art. 132 c.p.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire entro i limiti del potere discrezionale del giudice e secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere, nel rispetto della discrezionalità motivata del giudice.
Massime di principio
- La rideterminazione della pena dopo una sentenza rescindente deve avvenire in conformità al decisum vincolante del giudice di legittimità e, se applicabile, ai nuovi parametri normativi o costituzionali richiamati nel giudizio di rinvio o nella fase successiva.
- La censura in cassazione sulla misura della pena è ammissibile solo se si denuncia un vizio di arbitrio, illogicità manifesta o violazione dei criteri legali di commisurazione; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del quantum sanzionatorio.
- La graduazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze e continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata con motivazione congrua e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
- Se il giudice di merito si uniforma alla sentenza rescindente e motiva in modo logicamente apprezzabile la nuova determinazione della pena, il ricorso che contesti solo la congruità della sanzione è destinato all'inammissibilità.
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