Cassazione Civile, Ordinanza n. 35716/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione aveva impugnato davanti al giudice tributario un provvedimento di autotutela con cui l'Ufficio aveva ridotto l'originaria pretesa fiscale derivante da un precedente avviso di accertamento, riconoscendo la deducibilità dei costi documentati da fatture ritenute soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette, ma mantenendo ferma l'indetraibilità dell'IVA. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo impugnabile il provvedimento di autotutela parziale e ritenendo, anche nel merito, che la contribuente fosse estranea alla frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 2-quater d.l. n. 564/1994, conv. in l. n. 656/1994, e del d.m. n. 37/1997, sostenendo che l'atto di annullamento parziale in autotutela non fosse autonomamente impugnabile; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire della contribuente, poiché l'annullamento dell'autotutela avrebbe fatto rivivere l'originario avviso più gravoso; 3) nullità della sentenza per carenza di autonoma motivazione ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118, 132 c.p.c.; 4) violazione di norme in tema di prova e IVA, sostenendo che non fosse stata dimostrata l'estraneità della società alla frode e l'impossibilità di coglierne la natura fraudolenta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la riduzione in autotutela dell'originaria pretesa tributaria non integra una nuova pretesa ma una revoca parziale dell'atto precedente. Ne consegue che l'atto riduttivo non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché non introduce una nuova lesione rispetto a quella già derivante dall'avviso originario divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, osservando che la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando il consolidamento dell'orientamento solo nel 2020.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato insieme all'art. 19 per escludere l'autonoma impugnabilità del provvedimento di riduzione in autotutela.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Elenca gli atti impugnabili nel processo tributario; il provvedimento di annullamento parziale in autotutela, se meramente riduttivo, non vi rientra.
art. 2-quater d.l. n. 564/1994
È richiamato come base del potere di autotutela; la riduzione in diminuzione è qualificata come revoca parziale dell'atto originario.
art. 100 c.p.c.
È invocato nel motivo di ricorso per sostenere il difetto di interesse ad agire della contribuente.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito.
artt. 118 e 132 c.p.c.
Sono richiamati per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato nel quarto motivo in tema di IVA e detraibilità, ma il motivo resta assorbito.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato nel quarto motivo, assorbito.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel quarto motivo per la ripartizione dell'onere della prova, ma il motivo è assorbito.
art. 2707 c.c.
È richiamato nel quarto motivo, assorbito.
artt. 116 e 654 c.p.c.
Sono richiamati nel quarto motivo, ma la Corte non vi si pronuncia per l'assorbimento.
art. 382 c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- La riduzione in diminuzione, in sede di autotutela, di un avviso di accertamento non integra un nuovo atto impositivo, ma una revoca parziale della pretesa originaria.
- Un atto di autotutela meramente riduttivo non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, perché non introduce una nuova lesione rispetto al quadro già determinato dal precedente accertamento definitivo.
- Quando l'atto impugnato non è autonomamente impugnabile, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità della domanda e può cassare senza rinvio la sentenza di merito, se la causa non poteva essere proposta.
- L'eventuale interesse del contribuente non può fondare l'impugnabilità di un atto che si limiti a ridurre la pretesa già cristallizzata, salvo che il nuovo atto abbia portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa.
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