Cassazione Civile, Ordinanza n. 07929/2024 del 23/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (partecipante)
La controversia
Nel corso di una gara sportiva dilettantistica organizzata da un'associazione, ai partecipanti era stato offerto gratuitamente anche un servizio ricreativo accessorio consistente in un giro su una banana galleggiante trainata da un motoscafo condotto da un terzo, retribuito e coordinato dall'associazione. Un partecipante cadeva in acqua e riportava danni alla persona. I giudici di merito avevano ritenuto l'associazione contrattualmente responsabile, insieme al conducente del motoscafo, per avere assunto un obbligo di protezione verso gli iscritti che avessero usufruito del servizio accessorio, e per essersi avvalsa, nell'esecuzione della prestazione promessa, dell'opera del terzo ex art. 1228 c.c. L'associazione ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2697 c.c., sostenendo che l'iscrizione alla gara non comportasse alcuna assunzione di responsabilità per attività autonome di terzi, che mancasse un suo obbligo di protezione, che il danneggiato non avesse allegato in modo sufficiente l'inadempimento, e che la causa esclusiva del danno fosse la condotta imprudente del conducente del motoscafo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che la corte territoriale aveva correttamente qualificato il rapporto come contrattuale: l'associazione, organizzando la gara e offrendo gratuitamente ai partecipanti un servizio ricreativo accessorio, aveva assunto l'obbligo di garantire la sicurezza di tale prestazione e poteva rispondere dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1228 c.c. È stato inoltre ritenuto correttamente accertato l'inadempimento, poiché il danneggiato aveva provato il contratto e il danno, mentre l'associazione non aveva dimostrato una causa estranea idonea a interrompere il nesso causale, anche in ragione della prevedibilità della condotta del conducente del motoscafo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato come parametro della responsabilità contrattuale per inadempimento; la Corte lo ritiene correttamente applicato al caso, poiché l'associazione aveva assunto un obbligo di protezione e di sicurezza verso gli iscritti che usufruivano del servizio accessorio.
art. 1176 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa violazione; la diligenza dell'organizzatore va valutata in relazione all'obbligazione assunta e al rischio prevedibile del servizio offerto.
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che il danneggiato avesse assolto all'onere di provare fonte negoziale dell'obbligo e inadempimento, mentre incombeva sull'associazione la prova di una causa estranea liberatoria.
art. 1228 c.c.
la Corte qualifica il terzo incaricato dell'esecuzione del servizio come ausiliario dell'associazione, con conseguente imputazione al debitore delle condotte poste in essere nell'adempimento della prestazione promessa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
indicato come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un'organizzazione, nell'ambito di un rapporto negoziale già instaurato, offre ai partecipanti anche un servizio accessorio gratuito ma rischioso, assume un obbligo contrattuale di protezione e sicurezza verso chi ne usufruisce.
- Il debitore che si avvalga di terzi per l'esecuzione della prestazione risponde ex art. 1228 c.c. delle condotte colpose dell'ausiliario, se la prestazione rientra nell'ambito dell'obbligazione assunta.
- In tema di responsabilità contrattuale, il creditore/danneggiato deve provare esistenza del rapporto obbligatorio e allegare l'inadempimento; spetta al debitore dimostrare la causa estranea liberatoria.
- La prevedibilità della condotta dell'ausiliario esclude che la sua imprudenza integri, di per sé, un fatto autonomo idoneo a interrompere il nesso causale e ad esonerare il debitore responsabile.
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