Sentenza del 07/04/2017 n. 9096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale relative al 2005. L’Amministrazione aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, il collegamento tra il conferimento di un terreno agricolo con fabbricato rurale nella società e la successiva cessione delle quote sociali come una sostanziale compravendita immobiliare, ritenuta finalizzata a ottenere un indebito risparmio d’imposta. La ricorrente ha dedotto dieci motivi, tra cui decadenza dell’Amministrazione, illegittima riqualificazione negoziale, mancato contraddittorio preventivo, errata valutazione del bene e difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i dieci motivi, dichiarando il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. La sentenza d’appello era stata pubblicata l’11 marzo 2013 e il termine scadeva il 28 ottobre 2013, mentre il ricorso era stato consegnato all’ufficio postale il 31 ottobre 2013. La sospensione feriale non comporta la riapertura integrale del termine, ma soltanto la prosecuzione per il periodo residuo. La sentenza impugnata è quindi passata in giudicato. Non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; è stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 20
La norma è stata utilizzata dai giudici di merito per valutare gli effetti giuridici dell’operazione nel suo complesso e riqualificare il collegamento tra conferimento immobiliare e cessione delle quote come sostanziale compravendita immobiliare.
D.P.R. n. 131/1986, art. 50
È stato richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile del conferimento, considerando il valore dell’immobile al netto del mutuo gravante sul bene.
D.P.R. n. 131/1986, art. 51
È stato richiamato per la determinazione e il controllo del valore dell’immobile oggetto dell’operazione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 2
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al metodo di controllo del valore, ma la Corte non ha esaminato la censura per l’inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 131/1986, art. 76, comma 2
La ricorrente lo ha invocato sostenendo la decadenza triennale dell’Amministrazione, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, comma 4
La ricorrente ha lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo nelle operazioni ritenute elusive; anche questa censura non è stata esaminata.
Art. 327 c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze non notificate. Nel caso concreto il termine semestrale, applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, era scaduto prima della notifica del ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.
L. n. 69/2009
È stata richiamata per l’abbreviazione a sei mesi del termine lungo di impugnazione per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali è preliminare all’esame delle questioni di merito: un ricorso notificato tardivamente può essere dichiarato inammissibile anche se contiene censure potenzialmente fondate.
- La sospensione feriale dei termini non riavvia integralmente il termine di impugnazione: dopo la sospensione decorre soltanto il periodo residuo non ancora consumato.
- Per verificare la tempestività di un’impugnazione occorre individuare la data di pubblicazione o notificazione della sentenza, il regime temporale applicabile e la data effettiva di notificazione del ricorso.
- La riqualificazione fiscale di operazioni collegate può basarsi sulla valutazione complessiva della sequenza negoziale, della prossimità temporale degli atti, della sproporzione economica e degli interessi sostanzialmente perseguiti.
- Quando una decisione diventa definitiva per mancata o tardiva impugnazione, le contestazioni di merito non possono più essere esaminate nel successivo giudizio.
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