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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

Onere della prova: ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo, da un lato, la violazione del principio del contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'atto era riferito a un'annualità diversa da quella oggetto del processo verbale di constatazione (PVC), e, dall'altro, la non corretta ripartizione dell'onere della prova in relazione a un presunto disegno elusivo. In particolare, si discuteva di chi dovesse provare l'alterazione degli schemi negoziali ordinari e l'assenza di ragioni economiche valide.

La decisione

La contestazione relativa alla violazione del contraddittorio è stata ritenuta infondata: non si configura la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 quando l'avviso riguarda un'annualità diversa da quella del PVC e l'accesso dell'Amministrazione era finalizzato soltanto alla richiesta di documentazione. Quanto all'onere della prova, spetta all'Amministrazione finanziaria prospettare e dimostrare il disegno elusivo e la deviazione dagli schemi negoziali ordinari, evidenziando perché la situazione risulti irragionevole secondo la normale logica di mercato. Una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente provare l'esistenza di valide ragioni economiche, alternative o concorrenti, idonee a giustificare le operazioni contestate. Nel complesso, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principio del contraddittorio endoprocedimentale e termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento

    La norma non risulta violata quando l'accertamento riguarda un'annualità diversa da quella oggetto del PVC e l'attività dell'Amministrazione si è limitata a un accesso finalizzato alla richiesta di documenti, senza una verifica sostanziale riferita all'annualità accertata.

Massime di principio

  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, presuppone un'attività ispettiva o di verifica riferita alla specifica annualità oggetto dell'accertamento; un semplice accesso per acquisire documentazione, riferito ad altra annualità, non determina automaticamente l'obbligo di attendere il termine dilatorio.
  • In materia di elusione o abuso del diritto, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare l'antieconomicità dell'operazione: deve descrivere il disegno elusivo e dimostrare la deviazione dagli schemi negoziali ordinari secondo una valutazione coerente con la logica di mercato.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito elementi presuntivi adeguati sull'elusività dell'operazione, il contribuente deve dimostrare ragioni economiche concrete, valide e non meramente apparenti, anche se alternative o concorrenti rispetto al vantaggio fiscale.
  • La ripartizione dell'onere della prova è quindi progressiva: l'Amministrazione prova gli elementi costitutivi dell'elusione, mentre il contribuente prova le giustificazioni economiche della propria condotta.

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