Sentenza n. 5495/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 20 dicembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 20.12.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente. 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale é stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 8) del verbale n. 89 del 20 dicembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di acquaticità; 9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 20.12.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 12) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018 e successive modifiche; 16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018; 17) del D.M. n. 283 del 23.5.2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 22) del verbale della Commissione 25.6.2019 n. 17 sul sopralluogo piscina e controllo funzionalità; 23) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria; 24) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale; 25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per il mancato superamento del Modulo 3 della prova di capacità operativa, relativo alla prova di acquaticità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di non idoneità e il conseguente provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per vigile del fuoco, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo contestazioni relative al mancato superamento del Modulo 3 della prova di capacità operativa, alle modalità di svolgimento e cronometraggio della prova di acquaticità e alla disciplina concorsuale che collegava l'interruzione o il mancato superamento di un modulo all'esclusione dalla procedura, chiedendo in via cautelare il riesame o l'ammissione con riserva e, nel merito, l'annullamento degli atti, la reintegrazione in forma specifica e, subordinatamente, il risarcimento del danno. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda, disponendo la ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole, l'esecuzione delle ulteriori prove non ancora sostenute. In esecuzione dell'ordinanza, l'amministrazione aveva convocato il ricorrente il 14 luglio 2025 per ripetere la prova, che egli non aveva superato. Il ricorrente non aveva impugnato la nuova esclusione conseguente a tale esito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La nuova valutazione di inidoneità e il conseguente provvedimento di esclusione, adottati dopo la ripetizione della prova disposta in sede cautelare, hanno sostituito il precedente provvedimento impugnato, rendendo quest'ultimo non più attuale. Poiché il ricorrente non ha impugnato la nuova esclusione, l'eventuale annullamento del precedente giudizio non potrebbe procurargli un'utilità concreta e attuale. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e dei profili di soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenienza di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e non viene a sua volta impugnato determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha segnalato alle parti la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che sostituisce quello originariamente impugnato, il ricorso contro il precedente atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il nuovo provvedimento non viene impugnato e non residua un'utilità concreta e attuale dalla decisione sul primo atto.
- La ripetizione di una prova concorsuale disposta in sede cautelare e seguita da un nuovo giudizio negativo può determinare il superamento e la sostituzione del precedente giudizio di inidoneità; in tal caso, la contestazione deve essere rivolta anche contro la nuova esclusione per conservare l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve sottoporre la relativa questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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