Cassazione Penale, Sentenza n. 40803/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 14/09/2022, con unico motivo per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., per presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censurava: a) l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire documenti non ammessi in primo grado; b) la motivazione apparente e illogica rispetto alla sua responsabilità civile, sostenendo che la parte offesa aveva acquistato quote di soci accomandanti (che non obbligano la società e non rispondono delle obbligazioni sociali), che le informazioni rilevanti sarebbero state comunque messe sul tavolo, che la Martena inizialmente voleva acquistare solo la quota del figlio Valerio, che la Martena avrebbe potuto agire contro l'amministratore e che, avendo il 70% del capitale, avrebbe potuto influire sulle delibere societarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, confermando che la Corte d'appello ha correttamente valutato, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la sussistenza di un illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. dovuto all'omissione informativa del Perrone che ha indotto la Martena a comprare quote di una società in grave dissesto. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021 che autorizza il giudice d'appello, anche quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione, ad accertare la responsabilità civile con il criterio della probabilità prevalente e non con il grado di certezza richiesto per la responsabilità penale. La richiesta di acquisizione documentale è stata implicitamente respinta come ininfluente ai fini dell'accertamento dell'illecito aquiliano. Conseguenze pratiche: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi € 3.420,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come motivo di cassazione (vizio di motivazione): la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, valutando che la motivazione impugnata non sia illogica né carente rispetto alle questioni rilevanti.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento dell'illecito aquiliano: la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che l'omissione di informazioni rilevanti nella trattativa abbia costituito una condotta idonea a provocare un "danno ingiusto" risarcibile ai sensi di questa norma.
Sentenza Corte costituzionale n. 182 del 2021
Riconosce che, quando la responsabilità penale è estinta per prescrizione, il giudice d'appello può accertare la responsabilità civile non con il criterio penalistico del "dolo/colpa oltre ogni ragionevole dubbio" ma con il criterio civilistico della probabilità prevalente; distingue la cognizione civilistica richiesta per la domanda risarcitoria dall'accertamento della responsabilità penale.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto delle questioni sollevate alla Corte costituzionale; la pronuncia costituzionale citata ha valutato la compatibilità e l'interpretazione della disciplina processuale rispetto ai diritti costituzionali e convenzionali.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36450 del 22/04/2004, Communara)
Richiamata per il principio secondo cui, nel giudizio di appello, l'acquisizione documentale è rituale anche senza una specifica ordinanza di rinnovazione del dibattimento; la Corte d'appello ha comunque ritenuto i documenti richiesti dalla difesa ininfluenti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile.
Massime di principio
- Quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione, il giudice d'impugnazione può comunque valutare la responsabilità civile: l'accertamento civile richiede il criterio della probabilità prevalente e non lo standard probatorio penalistico.
- La mancata comunicazione, nelle trattative contrattuali, di informazioni decisive sullo stato patrimoniale o debitorio di una società può integrare un illecito aquiliano risarcibile se ha indotto la controparte a concludere un acquisto che altrimenti non avrebbe effettuato.
- Lo status delle quote (es. quote di soci accomandanti) non esclude di per sé la possibilità che l'omissione di informazioni rilevanti integri una responsabilità extracontrattuale del venditore verso l'acquirente.
- La richiesta di acquisizione di documenti in sede d'appello può essere respinta se i giudici ritengono tali documenti non rilevanti ai fini dell'accertamento richiesto; tali decisioni sono valutate in funzione della rilevanza probatoria rispetto al fatto lesivo contestato.
- In sede di cassazione, il vizio di motivazione è rilevabile solo se emerge una manifesta illogicità o carenza che incide sull'accertamento dei fatti decisivi; motivazioni ragionate e ancorate a giurisprudenza consolidata sono difficilmente superabili.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) quando esistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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