Cassazione Penale, Sentenza n. 16765/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che non fosse stata adeguatamente valutata una tesi alternativa difensiva; 2) errata qualificazione giuridica della condotta che, secondo la difesa, avrebbe dovuto rientrare nell'art. 712 c.p.; 3) errato calcolo dei termini di sospensione della prescrizione da parte della Corte d'appello, con conseguente estinzione del reato prima della pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo fondato e assorbente. Ha rilevato un errore nel computo delle sospensioni compiuto dalla Corte d'appello: a) illegittima estensione dei termini per rinvii per legittimo impedimento (i rinvii per legittimo impedimento sono al massimo di 60 giorni oltre il tempo dell'impedimento); b) errata concessione della sospensione per emergenza pandemica, poiché l'udienza interessata era fissata il 12 maggio 2020, data non compresa nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 cui si applicava la sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18. Escludendo i 64 giorni di sospensione pandemica e riducendo la sospensione per legittimo impedimento, il termine di prescrizione (dieci anni per la ricettazione) è risultato spirato il 29 maggio 2022, anteriore alla sentenza d'appello del 21 giugno 2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di ricettazione; nel ricorso si contestava il riconoscimento dell'elemento soggettivo, ma la Cassazione ha deciso sul tema della prescrizione, assorbendo le censure sulla qualificazione soggettiva
art. 712 cod. pen.
Citato nella censura difensiva come possibile fattispecie corretta di qualificazione della condotta; non è stato necessario che la Cassazione decida nel merito a causa dell'accoglimento per prescrizione
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato nella impugnazione in relazione alla qualificazione e alla motivazione delle decisioni di merito; la questione è stata assorbita dalla valutazione sulla prescrizione
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (conv. con modificazioni, legge 24 aprile 2020 n. 27)
sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni applicabile ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La Cassazione precisa che la sospensione prevista si applica solo ai procedimenti con udienza fissata nel periodo indicato o per i quali decorresse un termine processuale in quel periodo; non può essere applicata in via generalizzata a tutte le cause pendenti
Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016 (Nascio, Rv. 266469-01)
Giurisprudenza citata per il principio secondo cui i rinvii per legittimo impedimento sono al massimo di sessanta giorni oltre il tempo dell'impedimento
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna, Rv. 280432-02)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sospensione per emergenza pandemica presuppone una effettiva stasi del procedimento e non opera automaticamente per tutti i procedimenti pendenti
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione va effettuato con rigore: le sospensioni per rinvio per legittimo impedimento non possono essere estese oltre i limiti (massimo 60 giorni oltre l'impedimento).
- La sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) si applica solo se l'udienza o la decorrenza del termine ricade nel periodo stabilito (9 marzo - 11 maggio 2020) e non in modo generalizzato a tutte le cause pendenti.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato; questioni penali sostanziali restano assorbite quando la prescrizione prevale.
- In situazioni analoghe la difesa deve verificare e contestare tempestivamente il computo delle sospensioni e le date delle udienze per dimostrare l'estinzione per prescrizione.
- I giudici di merito devono motivare con precisione i calcoli delle sospensioni (data precisa di udienze, natura del rinvio, eventuale legittimo impedimento) per evitare la nullità del conteggio della prescrizione.
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