Sentenza n. 517/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 9 maggio 2022, notificato il successivo giorno 15, con cui non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l’infermità “i-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e della corresponsione dell’equo indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva negato la dipendenza da causa di servizio di un deficit uditivo, diagnosticato nel corso del servizio, e il conseguente equo indennizzo. Ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che la patologia fosse stata determinata dalla partecipazione, quale assistente, a intense prove di tiro presso un poligono estero, con esposizione a scoppi, rumori e vibrazioni, senza specifici dispositivi di protezione dell’udito che non sarebbero stati forniti dall’amministrazione. Il diniego ministeriale si fondava sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, secondo cui l’infermità non era riconducibile al servizio, essendo le attività svolte corrispondenti al profilo professionale del militare e non risultando documentata una specifica esposizione traumatica, sicché il deficit era attribuibile all’involuzione naturale connessa all’età.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che le valutazioni medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di violazione di legge, carenza motivazionale, manifesta illogicità o irrazionalità, ovvero mancata considerazione di circostanze decisive. Ha inoltre precisato che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di fatti specifici eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, non essendo sufficiente il normale svolgimento, anche se impegnativo e stressante, delle mansioni militari. Nel caso concreto, il rapporto informativo del comando di appartenenza non attestava lo specifico traumatismo lamentato né circostanze di impiego particolarmente defatiganti ed eccedenti quelle ordinarie e tipiche del profilo del ricorrente. Pur non essendo implausibile una generica esposizione a sollecitazioni acustiche, mancava la prova degli specifici fatti di servizio causalmente o concausalmente rilevanti. Il parere del Comitato è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e non affetto da irragionevolezza, irrazionalità, sproporzione o travisamento; legittimo, di conseguenza, anche il decreto ministeriale basato su tale parere. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento.
artt. 2-septies e 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posti a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, reg. (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede la prova di specifici fatti o eventi di servizio causalmente o concausalmente efficienti e determinanti, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro per intensità e durata; non è sufficiente il normale svolgimento di mansioni lavorative gravose o stressanti.
- Le valutazioni medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per violazione di legge, carenza di motivazione, manifesta illogicità o irrazionalità, ovvero per omessa considerazione di circostanze decisive.
- La mera plausibilità dell’esposizione del dipendente a fattori di rischio durante la carriera non dimostra l’esistenza di circostanze di impiego particolarmente defatiganti ed eccedenti quelle ordinarie: tali circostanze devono essere specificamente documentate.
- Quando il parere del Comitato di verifica si fonda sulla documentazione disponibile, dalla quale non emergono specifici traumatismi o condizioni di impiego straordinarie, il diniego ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è legittimo se la motivazione non risulta manifestamente irragionevole o travisata.
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