Sentenza n. 11/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento Cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 19.12.2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 2.1.2024, con il quale veniva rifiutata l''istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) presentata dal predetto in data 30.10.2023 (Kit postale già spedito il 26.4.2023); nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale relativo alla quota 2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, deducendo eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto il ricorso infondato, rilevando che il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per 279 giorni, dal 16 novembre 2022 al 31 agosto 2023, in forza di un visto di ingresso per lavoro stagionale della durata di 279 giorni. Secondo il Collegio, l'art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che il lavoro stagionale può essere svolto in Italia per un massimo di nove mesi nell'arco di dodici mesi; inoltre, il permesso di soggiorno stagionale non può avere una durata complessiva superiore a quella consentita dal visto e al datore di lavoro non risultava richiesta alcuna quota per la conversione del titolo di soggiorno stagionale. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato alle amministrazioni resistenti e depositato in giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e non opposta dalle amministrazioni resistenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Il Collegio non ha quindi deciso nel merito le censure contro il diniego, pur richiamando la precedente valutazione cautelare di infondatezza. Le spese di giudizio sono state compensate, in assenza di particolari richieste della difesa erariale.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti e non seguita da opposizione, determina l'estinzione del giudizio.
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale può autorizzare lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale per un periodo massimo di nove mesi nell'arco di dodici mesi; il riferimento è stato posto a fondamento della precedente valutazione cautelare.
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
È stato richiamato, insieme all'art. 24, comma 7, per sostenere che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi; il profilo non è stato definitivamente deciso nella sentenza di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti resistenti, in assenza di opposizione, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., senza necessità di una decisione di merito sulle censure dedotte.
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può consentire una permanenza complessiva in Italia superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi; tale limite è stato ritenuto, in sede cautelare, applicabile anche quando il richiedente abbia già fruito di un visto stagionale della durata corrispondente al periodo massimo consentito.
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