Sentenza n. 1713/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell''''economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici pergli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496; - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna il 13 dicembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, intesa e accordo Stato-Regioni relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché determinazione regionale di individuazione della quota di ripiano dovuta dall'impresa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa e alla determinazione delle somme dovute a titolo di payback per gli anni 2015-2018, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, la Regione ha riferito che la società aveva versato tempestivamente il 25% dell'importo posto a suo carico, secondo il meccanismo previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge di conversione richiamata nel testo. La ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che il versamento integrale della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Poiché la società aveva effettuato il pagamento e aveva aderito alla definizione del giudizio, non residuava un interesse concreto alla decisione sull'impugnazione degli atti originariamente contestati. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle modalità di definizione della causa.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il versamento integrale della quota del 25% degli importi dovuti per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'impresa fornitrice e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali interessati.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni oggetto della controversia.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali contenenti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici e quale disciplina applicabile in caso di mancato versamento della quota ridotta.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Massime di principio
- Il versamento integrale, entro il termine previsto dalla legge, della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.
- Quando la sopravvenuta disciplina legislativa estingue l'obbligazione sostanziale oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento effettuato dall'impresa determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Nei giudizi definiti per effetto del meccanismo legislativo di definizione del payback sui dispositivi medici, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle modalità di definizione previste dalla disciplina sopravvenuta e dell'adesione delle parti.
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