Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05565/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza costituzionale citata nel provvedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania deducendo, in sostanza, il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del teste Moschella. Secondo la censura, il teste avrebbe reso una ricostruzione del fatto illogica. La Corte di cassazione rileva però che il motivo mira solo a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre il motivo riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per giustificare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle fonti probatorie, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La censura sulla attendibilità di un teste è inammissibile quando si risolve nella richiesta di sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso è inammissibile quando riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.