Sentenza n. 2401/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta volta all’ottenimento di un permesso per attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia in seguito al rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato successivamente revocato per l'insussistenza di adeguati requisiti reddituali dell'impresa richiedente, chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Deduceva che l'esito negativo del procedimento non fosse a lui imputabile, poiché il datore di lavoro originario era divenuto irreperibile, e che egli avesse trovato un nuovo datore di lavoro. Invocava quindi la tutela del proprio affidamento incolpevole e il rilascio del titolo di soggiorno, eventualmente mediante il subentro del nuovo datore di lavoro. Agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., sostenendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero documentava tuttavia che lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta aveva riscontrato l'istanza con note del 3 luglio e del 4 settembre 2025, prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse alcun silenzio-inadempimento, poiché l'Amministrazione aveva adottato, prima dell'instaurazione del giudizio, plurimi atti espressi di riscontro all'istanza. Le note del luglio e del settembre 2025 sono state considerate una formale e inequivocabile manifestazione della volontà provvedimentale dell'Amministrazione, ostativa e di diniego rispetto alla pretesa del ricorrente, idonea a incidere autoritativamente e definitivamente sulla sua posizione giuridica. L'eventuale genericità dei riscontri, prospettata dal ricorrente, non valeva a trasformare gli atti espressi in silenzio né a rendere ammissibile l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. La domanda era quindi priva, ab origine, del presupposto di fatto e di diritto necessario per il giudizio sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'Amministrazione; non è ammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, sia intervenuto un atto espresso di riscontro sulla domanda.
art. 117 c.p.a.
Il rito avverso il silenzio non può essere utilizzato per contestare atti espressi di diniego o comunque ostativi, adottati anteriormente all'instaurazione del giudizio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile quando, prima della proposizione del ricorso, l'Amministrazione abbia adottato un atto espresso di riscontro alla richiesta dell'interessato, anche se tale atto è ostativo o di diniego rispetto al bene della vita richiesto.
- La presenza di un atto amministrativo espresso, idoneo a manifestare in modo inequivocabile la volontà dell'Amministrazione e a incidere autoritativamente sulla posizione del privato, esclude ab origine il presupposto dell'inerzia necessario per l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
- La contestazione della genericità o dell'adeguatezza motivazionale di un riscontro espresso non consente di qualificare nuovamente la fattispecie come silenzio-inadempimento: l'atto deve essere eventualmente impugnato con l'azione appropriata.
Come è indicizzato
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