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Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025, avente ad oggetto “Istanza per manomissione sede stradale per lavori posa impianti comunicazione elettronica fibra ottica - variante a concessioni codice ID 104095 del 07.02.2024 e ID 104079 del 21.12.2023 - lungo SP 422 tr.3 nei Comuni di Roccabruna e Cartignano – PROVVEDIMENTO DI DINIEGO”, con la quale la Provincia di Cuneo ha inibito l’esecuzione degli interventi richiesti da Open Fiber, e di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente, ivi compresi, in particolare il “Regolamento per l’istituzione ed applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi pubblici” della Provincia di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 14.12.2023 e gli atti prot. n. 0091367/2025 del 21.10.2025, prot. n. 0085710/2025 del 2.10.2025, prot. n. 0086599/2024 del 19.11.2024; per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, sulla istanza di autorizzazione presentata da Open Fiber S.p.A. alla Provincia di Cuneo in data 18.10.2024 e della inefficacia, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/90, della nota prot. n. 0090508/2025 trasmessa a mezzo PEC in data 17.10.2025 e degli ulteriori atti che inibiscono la realizzazione dell’intervento trasmessi dalle Amministrazioni coinvolte, ivi compresa -occorrendo- la nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025; nonché, ove occorrer possa, per l'accertamento della nullità della nota del Comune di Cartignano prot. n. 2375/2025 del 3.9.2025, trasmessa ad Open Fiber dall’Unione Montana Valle Maira in data 12.9.2025.

Giustizia amministrativa202503622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Provincia di Cuneo all’istanza di manomissione della sede stradale per lavori di posa di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, nonché gli atti connessi e il regolamento provinciale sul canone patrimoniale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego provinciale relativo alla variante alle concessioni per la posa di impianti di comunicazione elettronica lungo una strada provinciale nei Comuni di Roccabruna e Cartignano. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del diniego e, nel merito, l’annullamento degli atti connessi. Ha inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione presentata il 18 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, l’accertamento dell’inefficacia del diniego e degli ulteriori atti inibitori ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, nonché, ove necessario, l’accertamento della nullità di una nota del Comune di Cartignano. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la fase cautelare è stata definita senza esame approfondito del merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né le domande di annullamento e accertamento nel merito. Ha ritenuto che la materia del contendere richiedesse un più approfondito esame, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa richiamata, e ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l’udienza di merito al 15 aprile 2026 e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    La ricorrente invoca la disposizione quale fondamento dell’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione per l’intervento di comunicazione elettronica.

  • art. 49-ter d.lgs. 259/2003

    La ricorrente invoca la disposizione per sostenere l’inefficacia degli atti successivi o inibitori dell’intervento.

  • art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990

    La ricorrente invoca la disposizione quale ulteriore fondamento dell’inefficacia degli atti amministrativi contestati.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando le esigenze del ricorrente sono adeguatamente tutelabili, di fissare sollecitamente l’udienza di merito invece di adottare una specifica misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando la controversia cautelare presenta questioni che richiedono un approfondito esame del merito, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare una decisione sulla fondatezza delle domande.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non determina, di per sé, né l’accoglimento né il rigetto della domanda cautelare e lascia impregiudicate le questioni relative all’annullamento e all’accertamento richieste nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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