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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento DASPO n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2025, notificato in data 16 febbraio 2025, con il quale il Questore dell’Aquila ha disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 13 dicembre 1989, n. 401, “il divieto di accesso, per anni 3 (tre), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le competizioni di calcio ad 11 maschili, anche amichevoli, relative ai campionati di serie ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘Lega Nazionale Dilettanti’, ‘Eccellenza’, i tornei internazionali e nazionali (‘Champions League’, ‘Europa League’, ‘Nations League’, ‘Conference League’, ‘Mondiale per Club’, ‘Coppa Italia’, ‘Supercoppa Italiana’), nonché gli incontri della nazionale italiana di calcio a 11 maschile”; - di tutti gli atti ad esso conseguenti, presupposti e collegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 25 settembre 2025: - del decreto n. -OMISSIS- del 23 luglio 2025, notificato in pari data, con il quale il Questore dell’Aquila ha rigettato l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la società sportiva denominata “-OMISSIS-”; - di tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati.

Giustizia amministrativa202500171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO triennale disposto per la partecipazione a episodi violenti tra tifoserie e successivo diniego dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso una società sportiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore dell'Aquila dopo uno scontro tra tifoserie verificatosi all'interno di uno stadio, contestando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, l'insufficienza della motivazione, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, negando la propria partecipazione attiva agli episodi di violenza. Con il secondo motivo ha censurato la durata triennale della misura, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del principio di gradualità e proporzionalità. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego del Questore all'istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso una società sportiva, deducendo l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, il difetto di istruttoria, la violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e degli artt. 4 e 35 Cost., nonché illogicità e carenza motivazionale. La Questura ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dei motivi aggiunti per asserita mancanza di connessione con il ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo. Il DASPO ha natura cautelare e preventiva e può essere fondato su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, anche non coincidenti con fatti tipici di reato, valutati secondo un giudizio probabilistico riferito al pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica. I fotogrammi delle telecamere hanno dimostrato che il ricorrente, dopo essere entrato sul terreno di gioco, aveva spintonato e colpito al volto un tifoso avversario. La circostanza di avere ricevuto a sua volta una spinta, l'eventuale accesso autorizzato al terreno di gioco e la mancata partecipazione all'invasione collettiva non escludevano la responsabilità individuale per la condotta violenta. Il presupposto del DASPO è stato quindi ritenuto sussistente. È stato invece accolto il secondo motivo: il Questore aveva stabilito la durata di tre anni senza indicare le ragioni per cui la misura dovesse eccedere il minimo ordinario di un anno. Non essendo stato accertato che il ricorrente avesse assunto la direzione dell'azione di gruppo, non operava il minimo triennale previsto per tale specifica ipotesi. La durata superiore al minimo doveva essere motivata in relazione alla gravità della condotta e al principio di proporzionalità. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente alla durata, con obbligo per la Questura di rivalutarla nel contraddittorio procedimentale, considerando gli elementi indiziari e il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il diniego dell'autorizzazione lavorativa non richiedeva il preavviso di rigetto, perché non si riferiva all'esercizio del potere discrezionale di revoca o modifica del DASPO previsto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989: le sopravvenute esigenze lavorative non costituivano il mutamento delle condizioni che avevano giustificato la misura. Inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di svolgere l'incarico al di fuori dei luoghi soggetti al divieto, né l'assenza di ragioni ostative o di incompatibilità. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lettera b), l. 401/1989

    coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)

    Il DASPO può essere adottato sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, valutati con giudizio probabilistico secondo il criterio del più probabile che non, quando la condotta, anche individuale nell'ambito di un gruppo, sia idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    la durata del divieto non può essere inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; nei confronti di coloro che assumono la direzione di un’azione di gruppo, la durata minima del divieto non può essere inferiore a tre anni

    La motivazione specifica sulla durata non è necessaria quando il DASPO è applicato nella misura minima prevista per il caso concreto; se la durata supera il minimo ordinario, il Questore deve indicare le ragioni della scelta e dimostrarne la proporzionalità. Il minimo triennale presuppone l'accertamento della direzione dell'azione di gruppo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'inapplicabilità della disposizione al preavviso di rigetto riguarda l'attività discrezionale; quando l'amministrazione non è chiamata a esercitare un potere discrezionale, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del provvedimento.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    il DASPO può essere revocato o modificato “ove siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione”

    Il potere di revoca o modifica non può essere invocato per ottenere una deroga fondata esclusivamente su sopravvenute esigenze lavorative, quando permangono le condizioni che avevano giustificato il DASPO.

  • art. 4 Cost.

    Il richiamo al diritto al lavoro non impone la modifica o la deroga a una misura preventiva legittimamente adottata, quando l'attività può essere svolta al di fuori dei luoghi soggetti al divieto.

  • art. 35 Cost.

    La tutela del lavoro non esclude l'efficacia del DASPO né impone l'autorizzazione richiesta in assenza della dimostrazione dell'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità compatibili con il divieto.

Massime di principio

  • Il DASPO ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, anche non coincidenti con fatti tipici di reato, valutati secondo il criterio probabilistico del più probabile che non in relazione al pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La partecipazione attiva a una condotta violenta in occasione di una manifestazione sportiva può giustificare il DASPO anche quando non sia accertato il ruolo preciso del destinatario nell'azione collettiva e anche quando egli sostenga di essere intervenuto per separare i tifosi o di avere ricevuto a sua volta una spinta, purché sia individualmente provata una condotta violenta idonea a turbare l'ordine pubblico.
  • Quando il Questore applica il DASPO per una durata superiore al minimo ordinario previsto dalla legge, deve motivare specificamente la durata e dimostrarne la proporzionalità rispetto alla gravità della condotta, alla sua pericolosità e al ruolo concretamente svolto dal destinatario. Il minimo triennale previsto per chi dirige un'azione di gruppo richiede il previo accertamento di tale ruolo.
  • La natura preventiva del DASPO non esonera l'amministrazione dal rispetto del principio di proporzionalità: la durata della misura non deve essere né eccessiva né inefficace rispetto alla pericolosità concretamente desumibile dalla condotta e dalle circostanze del caso.
  • Il preavviso di rigetto non è necessario quando l'istanza del destinatario del DASPO non attiva un potere discrezionale di revoca o modifica della misura, perché le sopravvenute esigenze lavorative non equivalgono al venir meno o al mutamento delle condizioni che ne avevano giustificato l'adozione.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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