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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35204/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2004, aveva rideterminato i ricavi di impresa ai fini IRES, IVA, IRAP e accessori sulla base degli studi di settore. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto ritenendo che l’accertamento fosse fondato solo sulle indicazioni astratte degli studi di settore, senza ulteriori riscontri probatori, e la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sugli accertamenti e sugli studi di settore, per non avere la CTR valorizzato l’antieconomicità dell’attività come elemento probatorio ulteriore rispetto allo scostamento dagli standards; 2) violazione delle stesse norme e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR errato nel riparto dell’onere della prova, pretendendo dall’Ufficio una considerazione officiosa della crisi del settore siderurgico tarantino; 3) violazione di norme processuali tributarie e civili, per non avere la CTR compiuto un accertamento sul merito della pretesa, ma aver semplicemente caducato l’atto impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso notificato via PEC fosse infondata, perché per il ricorso originariamente analogico poi riprodotto in digitale ai fini della notifica telematica era sufficiente l’attestazione di conformità all’originale, senza necessità di firma digitale in calce alla copia notificata. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili i motivi, ritenendo corretta la decisione della CTR: l’accertamento standardizzato mediante studi di settore si fonda su presunzioni semplici che acquistano gravità, precisione e concordanza solo dopo il contraddittorio con il contribuente; nella specie la CTR aveva legittimamente superato la presunzione valorizzando la concreta situazione dell’impresa, il fatto notorio della crisi del settore siderurgico a Taranto e l’incidenza delle commesse dello stabilimento ILVA. Inoltre, il profilo dell’antieconomicità pluriennale non risultava specificamente introdotto in primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo relativo a nullità processuale e omesso corretto accertamento del merito

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale norma in tema di accertamento induttivo/analitico-induttivo

  • artt. 41 e 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    sono richiamati nel quadro delle norme sull’accertamento tributario

  • art. 62-bis, d.l. n. 331 del 1993

    è richiamato quale base normativa degli studi di settore

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato per il riparto dell’onere della prova nel contenzioso tributario

  • art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato sul perimetro della giurisdizione e del giudizio tributario

  • art. 277 c.p.c.

    è richiamato nel motivo processuale relativo ai poteri decisori del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • legge n. 53 del 1994

    è applicata alla notificazione telematica del ricorso

  • art. 3-bis, legge n. 53 del 1994

    consente la notifica telematica del ricorso in formato digitale

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    è richiamato per il contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    è richiamato in relazione al contributo unificato

  • Cass. Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009

    è citata per il principio sulla natura di presunzioni semplici degli studi di settore e sul ruolo del contraddittorio

  • Cass. n. 21754 del 20/09/2017

    è citata conformemente al principio sulla necessità del contraddittorio e sulla sufficienza dello scostamento solo dopo il confronto con il contribuente

  • Cass. Sez. U, n. 10266/2018

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 30927/2018

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 19434/2019

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 23951/2020

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 26102/2016

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 7904/2018

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

  • Cass. n. 27999/2019

    è citata sul regime della notifica telematica del ricorso originariamente analogico

Massime di principio

  • L’accertamento tributario fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che non acquista da solo gravità, precisione e concordanza: tali requisiti si consolidano solo all’esito del contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non partecipa o non allega circostanze giustificative, l’Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre allo scostamento dai parametri di settore.
  • Il giudice di merito può superare la presunzione derivante dagli studi di settore mediante una valutazione concreta della specifica realtà aziendale e dei fatti notori rilevanti, purché il ragionamento sia logico e ancorato alla fattispecie.
  • L’antieconomicità dell’attività può assumere rilievo probatorio solo se sia stata specificamente introdotta nel giudizio e non meramente richiamata in modo generico.
  • Nel ricorso per cassazione originariamente analogico, poi riprodotto in formato digitale per la notifica telematica, è sufficiente l’attestazione di conformità all’originale; non è richiesta la firma digitale sulla copia notificata, ferma la firma del difensore sull’atto di notificazione.
  • Il giudizio tributario deve misurarsi con il contenuto sostanziale della pretesa fiscale e il giudice di merito può confermare o annullare l’atto in base al superamento o meno della presunzione posta a fondamento dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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