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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2288/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che lo aveva condannato per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish) e per il reato di lesioni personali commesse con l'uso di un coltello ai danni di Hamimou Non i Eddine. I motivi di ricorso sono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di esclusione per lieve entita' prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 e il reato di lesioni personali; 3) difetto di motivazione con riferimento al reato di lesioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito: la Corte d'appello ha correttamente escluso la lieve entita' ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 avendo considerato la ripetitivita' e il carattere organizzato dell'attivita' di spaccio; ha altresi' motivato adeguatamente la mancata riconduzione in continuazione del reato di lesioni con i reati di spaccio, ritenendo l'aggressione un atto estemporaneo non parte di un programma unitario; la motivazione sul reato di lesioni si salda con quella di primo grado che aveva riqualificato la contestazione iniziale (tentato omicidio) in lesioni. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la causa di lieve entita' puo' essere riconosciuta solo quando la condotta abbia minima offensivita'. Ha valutato complessivamente gli indici fattuali (ripetitivita', organizzazione, capacita' di diffusione sul mercato) e li ha ritenuti incompatibili con la lieve entita'.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, quando non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

  • Sezioni Unite, sent. Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018)

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento della lieve entita' richiede una valutazione complessiva degli elementi concreti e l'esplicitazione da parte del giudice dell'esame degli indici rilevanti; la Corte di merito ha rispettato questi criteri.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni per ricorsi inammissibili e al concetto di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

Massime di principio

  • La causa di lieve entita' prevista dall'art. 73 DPR 309/90 e' valutata con riferimento alla concreta offensivita' della condotta: fattori come ripetitivita', organizzazione e capacità di diffusione sul mercato escludono la lieve entita'.
  • Il vincolo di continuazione tra reati richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario; atti violenti ex post o decisioni estemporanee non necessariamente si riconducono allo stesso disegno criminoso e quindi possono non integrare la continuazione.
  • In sede di Cassazione la mera rivalutazione dei fatti e delle prove non e' consentita: vanno censurate solo violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti; le valutazioni probatorie dei giudici di merito sono ampiamente investite di discrezionalita'.
  • Per ottenere l'accoglimento della qualificazione 'lieve entita'' l'imputato deve mostrare elementi concreti che portino a ritenere la minima offensivita' (es. episodicita' isolata, modesta quantita' non ripetuta, assenza di organizzazione).
  • Il ricorso in Cassazione privo di prospettazioni giuridiche fondate o che impugni solo la valutazione di merito puo' essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; e' quindi importante una motivazione processuale solida prima del deposito del ricorso.

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