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Sentenza

Sentenza del 09/06/2016 n. 3624 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Resistente - Tardiva costituzione in giudizio -Decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio - Consegue - Ammissibilità della costituzione in giudizio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione tardiva del resistente è stata ritenuta ammissibile. La tardività non determina l’estromissione né l’inammissibilità della costituzione, ma limita le facoltà processuali del resistente, che non può proporre tardivamente eccezioni non rilevabili d’ufficio o istanze di chiamata di terzi. Restano esercitabili le attività e le difese consentite dal processo, comprese quelle rilevabili d’ufficio, nei limiti applicabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della tardiva costituzione in giudizio della parte resistente nel processo tributario. Il ricorrente sosteneva, o comunque si poneva la questione, che la costituzione tardiva dovesse comportare l’inammissibilità della partecipazione processuale del resistente. La regola applicata è invece che il termine previsto per la costituzione del resistente non è perentorio: la tardività comporta soltanto la decadenza dalla possibilità di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di chiedere la chiamata in causa di terzi.

Norme richiamate

  • Art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente. Il termine non è considerato perentorio; la tardiva costituzione produce la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalla richiesta di chiamata di terzi, ma non rende inammissibile la costituzione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 144/2006

    Richiamata quale precedente a sostegno della compatibilità costituzionale della disciplina che ammette la costituzione tardiva del resistente, pur limitandone alcune facoltà processuali.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 6734/2015

    Conferma il principio secondo cui la tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non comporta l’inammissibilità della costituzione, ma soltanto specifiche decadenze processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la costituzione tardiva del resistente non comporta automaticamente la sua esclusione dal giudizio.
  • La conseguenza ordinaria della tardività è una decadenza parziale: il resistente non può introdurre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio né chiedere la chiamata di terzi.
  • Le questioni rilevabili d’ufficio possono essere esaminate anche se il resistente si è costituito tardivamente, secondo i limiti propri del processo e del contraddittorio.
  • La tardiva costituzione non sana eventuali carenze probatorie o preclusioni diverse da quelle espressamente previste; occorre quindi verificare caso per caso quali attività siano state compiute oltre i termini.
  • In una situazione analoga, la parte avversaria può contestare le facoltà esercitate tardivamente, ma non può chiedere, per il solo ritardo, l’inammissibilità integrale della costituzione del resistente.

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