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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36568/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un agente della riscossione aveva promosso un'espropriazione presso terzi, nelle forme speciali previste per la riscossione coattiva, nei confronti di un soggetto per crediti di natura tributaria e non tributaria, con pignoramento presso una società terza. L'esecutato aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, l'omessa notifica del pignoramento e degli atti prodromici e, dall'altro, l'insussistenza del debito. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la parte relativa ai crediti tributari, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione per i crediti non tributari; la corte d'appello aveva poi rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha articolato sette motivi, ma la Corte ha ritenuto pregiudiziale e assorbente il rilievo officioso della nullità del giudizio di merito per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per contraddittorio non integro, poiché il terzo pignorato non aveva partecipato né al primo né al secondo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, travolgendo anche quella di primo grado, e ha rinviato al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, perché riesamini l'opposizione nel contraddittorio anche con il terzo pignorato. Le spese dell'intero giudizio, incluso il giudizio di legittimità, sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    espropriazione presso terzi

    Le opposizioni esecutive relative a un'espropriazione presso terzi coinvolgono necessariamente il terzo pignorato.

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La procedura esecutiva era stata intrapresa nelle forme speciali previste per la riscossione coattiva.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    La nullità per pretermissione del litisconsorte necessario comporta la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

  • art. 354 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve procedere alla rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione esecutiva aventi ad oggetto un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, perché l'esito del giudizio incide comunque sulla sua posizione e sugli obblighi che egli assume nell'esecuzione.
  • La mancata partecipazione del litisconsorte necessario determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
  • La successiva evocazione del terzo in sede di legittimità non sana la pretermissione verificatasi nei gradi di merito, poiché non ripristina il contraddittorio ormai definitivamente vulnerato.
  • Quando sia accertato il difetto originario di contraddittorio per omissione di un litisconsorte necessario, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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