Sentenza del 27/10/2020 n. 23530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sulla riconducibilita' e sugli effetti della prenotazione a debito del contributo unificato in relazione ad atti connessi alla riscossione coattiva: (XXXXX) s.p.a. aveva impugnato un invito/presunta cartella di pagamento contestando l'obbligo del contributo unificato invocando l'applicabilita' dell'art. 48 DPR 602/1973 e della disciplina del DPR 115/2002. La questione centrale era se la prenotazione a debito del contributo potesse essere estesa al concessionario per la riscossione nei giudizi tributari relativi alla pretesa impositiva e se il concessionario potesse essere equiparato a "amministrazione pubblica" ammessa alla prenotazione a debito senza specifica norma legislativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei Ministero e della Segreteria, ha cassato la sentenza della C.T.R. Campania e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario di (XXXXX) s.p.a.. La Corte ha chiarito che la prenotazione a debito del contributo unificato prevista dall'art. 48 DPR 602/1973 e dalle disposizioni del DPR 115/2002 si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato o ad altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse da norme di legge; il concessionario per la riscossione non puo' essere automaticamente equiparato a tali amministrazioni in assenza di un intervento legislativo specifico. Di conseguenza (XXXXX) s.p.a. non poteva beneficiare dell'esonero/prenotazione a debito e resta assoggettata al contributo unificato. Spese compensate integralmente.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 48
Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
La Corte interpreta l'art. 48 come norma riferita specificamente alla riscossione coattiva delle imposte e agli atti giudiziari che ne sono conseguenza; tuttavia la sua efficacia come esonero del concessionario rispetto al contributo unificato non estende automaticamente il concessionario nella nozione di "amministrazione pubblica" ammessa alla prenotazione a debito senza specifica norma.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 157
In applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48, per la procedura esecutiva relativa, a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.
L'art. 157 disciplina la prenotazione a debito nell'ambito della procedura esecutiva relativa alle entrate iscritte a ruolo e pone l'onere formale dell'annotazione in capo al concessionario; la Corte riconosce pero' una distinzione oggettiva tra procedura esecutiva e procedimento di cognizione tributario e sottolinea che la previsione opera solo se ricorre il presupposto soggettivo (amministrazione pubblica ammessa).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 158
Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a suo carico: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; (...)
L'art. 158 conferma che la prenotazione a debito del contributo unificato opera specificamente quando e' parte un'amministrazione pubblica ammessa dalla legge; la Corte lo utilizza per ribadire il requisito soggettivo indispensabile per l'esenzione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 11
Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Conferma la necessità di un'ammissione normativa preventiva per qualificare la parte come destinataria della prenotazione a debito; non e' sufficiente la sola posizione del concessionario nell'azione di riscossione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 25, 26 e 50 (richiamati)
Gli articoli richiamati definiscono il ruolo della cartella di pagamento come atto propedeutico all'esecuzione (intimazione ad adempiere) e i termini per l'espropriazione forzata; la Corte li usa per spiegare la natura 'prodromica' della cartella rispetto alla riscossione coattiva.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19
Riferito alla impugnabilita' di atti tributari: la questione iniziale verteva sull'ammissibilita' del ricorso avverso l'invito/presunta cartella, ma la Corte di Cassazione ha risolto la controversia su basi di diritto processuale e soggettivo (prenotazione a debito) piuttosto che estendere automaticamente l'esonero.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato e' applicabile solo se la parte nel processo e' un'amministrazione pubblica espressamente ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito; il semplice ruolo del concessionario per la riscossione non basta.
- L'art. 48 DPR 602/1973 riguarda tasse e diritti per atti giudiziari 'in occasione ed in conseguenza' della riscossione coattiva: la disciplina puo' riguardare atti prodromici all'esecuzione, ma resta vincolata al presupposto soggettivo (amministrazione pubblica ammessa).
- Se il concessionario agisce in giudizio per difendere la pretesa impositiva nell'interesse dell'ente impositore, cio' non determina automaticamente l'esenzione dal contributo unificato: senza specifica norma che riconosca la prenotazione a debito al concessionario, questi non puo' beneficiare dell'esonero.
- Quando il contribuente impugna la cartella di pagamento, il giudizio puo' coinvolgere sia l'agente della riscossione sia l'ente impositore; la condanna alle spese potra' ricadere sull'agente ma questi puo' chiedere manleva all'ente impositore o il giudice puo' condannare direttamente l'ente impositore se presente.
- In ipotesi reali, verificare sempre: (a) se il soggetto che chiede la prenotazione rientra nella definizione normativa di 'amministrazione pubblica' ammessa alla prenotazione a debito; (b) se la controversia riguarda atti che sono effettivamente 'in occasione o in conseguenza' della riscossione coattiva; in assenza di entrambi i presupposti l'esonero non opera.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 67 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 784 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 27 ott 2020Sentenza del 27/10/2020 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →