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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da fatti commessi da una dirigente UNEP presso un tribunale, ritenuti in sede penale integranti peculato continuato, truffa aggravata e falso, con appropriazione di titoli di credito, somme riscosse da debitori e altre somme connesse ad atti d'ufficio. La banca, costituitasi parte civile, agì nei confronti del Ministero della giustizia per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da tali condotte. La Corte d'appello di Catania, quale giudice del rinvio, rigettò però la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Nel ricorso per cassazione la banca dedusse: omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la sottrazione dei titoli e delle somme fosse di per sé idonea a provocare il danno; violazione del giudicato interno e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che dovesse considerarsi quantomeno accertato l'importo di euro 200.000,00 incassato e non riversato; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per mancata liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che non si era formato alcun giudicato sull'esistenza e quantificazione del danno, che il giudice civile del rinvio poteva autonomamente valutare i fatti con le regole probatorie civilistiche, e che nella specie la banca non aveva provato né la natura dei rapporti sottostanti ai titoli né l'effettivo pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, né la domanda risarcitoria dei clienti verso la banca. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione delle spese in base all'esito finale globale della lite.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, dichiarando alcuni motivi inammissibili e altri infondati. Ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria della banca per mancanza di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha ritenuto assorbito il quarto motivo e infondato il quinto motivo sulle spese, ribadendo che nel giudizio di rinvio la regolazione delle spese va compiuta sulla base dell'esito complessivo finale della controversia. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente in favore del Ministero controricorrente; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in favore dell'altra intimata, rimasta contumace in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    Il motivo ex n. 5 è scrutinabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non consente di rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge formulate in relazione alla pretesa violazione del giudicato interno e delle regole di valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze probatorie spetta al giudice di merito, il quale può scegliere le prove ritenute più convincenti, nel rispetto delle regole processuali applicabili.

  • art. 116 c.p.c.

    Non risulta violato quando il giudice attribuisce alle prove il valore da esse consentito secondo il prudente apprezzamento, senza sconfinare in un uso distorto del criterio valutativo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è stata ritenuta infondata nel contesto della mancata prova del danno stesso.

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di cassazione e rinvio, il giudice del rinvio deve rideterminare le spese considerando l'esito finale globale della lite, non le singole fasi processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione in cassazione richiede specifica indicazione e allegazione degli atti e dei fatti posti a fondamento della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile.

  • art. 622 c.p.p.

    È richiamato nel quadro dell'autonomia tra giudizio penale e giudizio civile quando la domanda risarcitoria viene devoluta al giudice civile.

Massime di principio

  • La condanna generica al risarcimento del danno, anche se pronunciata in sede penale, non copre automaticamente l'esistenza e l'entità del danno: nel giudizio civile di liquidazione il danneggiato deve provare in concreto l'an e il quantum del pregiudizio.
  • Quando la domanda risarcitoria viene devoluta al giudice civile dopo il giudizio penale, il giudice civile non è vincolato allo statuto probatorio penale e può autonomamente valutare i fatti secondo i criteri civilistici, applicando il giudizio di probabilità prevalente.
  • L'efficacia del giudicato penale, in tema di condanna generica, si limita all'accertamento della potenzialità dannosa del fatto e del nesso causale in astratto; restano aperti l'accertamento dell'effettiva esistenza del danno e della sua concreta riferibilità causale.
  • In cassazione non è consentito trasformare il motivo per omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito.
  • La mancanza di prova della natura del rapporto sottostante e dell'effettivo pregiudizio impedisce di ritenere dimostrato il danno patrimoniale, anche quando vi sia prova dell'appropriazione di somme o titoli da parte del soggetto agente.
  • La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine richiede una specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi del pregiudizio; in difetto, non può procedersi a liquidazione equitativa.
  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, la regolazione delle spese deve essere effettuata in base all'esito complessivo e finale della lite, considerata globalmente, e non con riferimento ai singoli gradi o segmenti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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