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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7571/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto dal difensore contro l'ordinanza della Corte di cassazione del 3 dicembre 2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del LOMBARDO avverso il rigetto, da parte della Corte d'appello di Milano in sede di esecuzione, della richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo (irrogata con sentenza del 17/02/2000) con una pena temporanea di trent'anni. Il ricorso denunciava "errore materiale e sostanziale" della Corte, violazioni della Convenzione E.D.U. (artt. 3, 5, 6 e 7), violazioni degli artt. 3 e 27 Cost., violazione dell'art. 78 cod. proc. pen., sosteneva che il LOMBARDO avesse chiesto il rito abbreviato nel periodo rilevante e che, quindi, dovessero applicarsi disposizioni più favorevoli, e lamentava disparità di trattamento rispetto a un coimputato a cui sarebbe stata revocata la pena dell'ergastolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi principali: 1) difetto di legittimazione soggettiva del ricorrente per mancata produzione di procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. (il ricorso è stato proposto dal difensore ma alla impugnazione non è allegata la procura speciale); 2) le censure sollevate attengono a errori di giudizio o a questioni di diritto e non a errori di fatto o materiali rientranti nel rimedio dell'art. 625-bis (la Corte ha inoltre chiarito che l'ordinanza impugnata non si è basata sull'erroneo presupposto relativo alla mancata richiesta del rito abbreviato). Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per correzione di errore materiale e di fatto contro provvedimenti della Corte di cassazione; il rimedio è limitato a errori percettivi o di trascrizione e non copre errori di valutazione o di diritto.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Prevede la necessità della procura speciale per il compimento di atti processuali straordinari: l'assenza di procura speciale rende inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis per difetto di legittimazione soggettiva.

  • art. 30, comma 1, lett. ), legge 16 dicembre 1999, n. 479

    art. 30, comma 1, lett. ), legge 16 dicembre 1999, n. 479

    Riferimento normativo relativo alla disciplina transitoria/di applicazione del rito abbreviato nel periodo indicato; la Corte ha valutato che la pretesa applicabilità delle norme più favorevoli era infondata alla stregua del procedimento effettivamente celebrato.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma che consente, in sede esecutiva, la riduzione della pena quando siano intervenute norme o interpretazioni che rendono la pena irrogata non conforme ai principi più favorevoli; la Corte ha escluso che nel caso concreto ricorressero i presupposti per la riduzione in esecuzione a seguito della giurisprudenza europea (cfr. Scoppola).

  • Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)

    Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui il ricorso straordinario ex art. 625-bis è inammissibile se proposto senza procura speciale.

  • Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020 (Furnari)

    Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01

    Illustra la distinzione tra errore materiale/fatto e errore di giudizio: non sono rimesse al rimedio ex art. 625-bis le questioni che consistono in valutazioni di merito o errate interpretazioni del diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o improntato a colpa; la Corte ha liquidato euro 3.000,00 per tale titolo.

  • Sentenza Grande Chambre CEDU, Scoppola c. Italia (n. 10249/03, 17/09/2009)

    sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia

    Causa europea richiamata come parametro sull'irretroattività e sugli effetti delle decisioni europee sulle pene; la Corte di cassazione ha ritenuto che, nella specie, la giurisprudenza comunitaria non determinasse i presupposti per la riduzione in sede esecutiva.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    Richiamati dalla difesa per profili di uguaglianza e di finalità della pena; la Corte non ha ritenuto tali censure risolutive né idonee a integrare l'errore di fatto invocato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori materiali o di fatto chiaramente identificabili; non è lo strumento per rimettere questioni di diritto o dispute di valutazione o merito.
  • La procura speciale ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen. è requisito di legittimazione essenziale per i ricorsi straordinari: la sua mancanza determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
  • Se una decisione impugnata si fonda su valutazioni di merito o sulla ricostruzione del quadro probatorio/procedimentale (es. rito applicato), tali censure non rientrano nell'ambito dell'art. 625-bis e devono essere proposte con gli strumenti ordinari previsti dal processo.
  • Per ottenere in sede esecutiva la riduzione di una pena (es. ergastolo) sulla base di mutamenti giurisprudenziali o di orientamenti europei è necessario soddisfare i presupposti previsti dall'art. 442 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza consolidata; rimedi eccezionali non sostituiscono la mancanza di tali presupposti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o proposti con negligenza procedurale possono comportare condanne alle spese e sanzioni (contributo alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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