Sentenza n. 229/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ascoli Piceno in data 28 dicembre 2021 e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in data 29 dicembre 2021, con cui è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra Gobbi Tiziana, in qualità di legale rappresentante dell'azienda "Podere dei Colli di Gobbi Tiziana", in favore dell'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni altra ulteriore statuizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020. L'Amministrazione aveva ritenuto sussistente la causa ostativa prevista dal comma 9, poiché la datrice di lavoro, in occasione del decreto flussi 2013, non aveva proceduto all'assunzione di alcuni lavoratori extracomunitari per i quali aveva ottenuto il nulla osta. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata assunzione non fosse imputabile alla datrice, perché i lavoratori non si erano mai presentati presso l'azienda, circostanza qualificabile come causa di forza maggiore. Ha inoltre dedotto che il fatto fosse risalente nel tempo e che il rapporto di lavoro con lui fosse già stato formalizzato, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, ritenendo astrattamente possibile che la mancata disponibilità dei lavoratori costituisse causa di forza maggiore e che tale circostanza potesse essere verificata anche mediante autodichiarazione del datore di lavoro. Nel procedimento di riesame il ricorrente, però, non si è presentato né alla convocazione del 14 settembre 2022 né a quella successiva del 21 ottobre 2022 e non ha fornito la documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Pur rilevando che la vicenda era analoga ad altri procedimenti di emersione riguardanti la medesima datrice di lavoro, nei quali erano state adottate decisioni favorevoli ai ricorrenti ai fini del riesame, il Collegio ha ritenuto decisivo che in questo caso il riesame non fosse stato portato a termine per la mancata collaborazione dell'interessato. Il ricorrente, non presentandosi alle convocazioni e non fornendo la documentazione richiesta, ha violato il dovere di leale collaborazione, manifestato disinteresse per la definizione della procedura e reso impossibile la conclusione dell'iter amministrativo. Una pronuncia di annullamento avrebbe comunque potuto imporre soltanto un ulteriore riesame e sarebbe risultata inutiliter data, considerato il comportamento dell'istante. Le spese sono state compensate in ragione della recente emanazione della disciplina applicata e della mancata collaborazione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020
Il ricorrente ne invocava l'applicazione sostenendo di avere già formalizzato il rapporto di lavoro e di avere maturato il diritto all'emersione; il TAR non ha accolto tale prospettazione.
art. 103, comma 9, d.l. n. 34/2020
Prevede la causa ostativa collegata alla mancata assunzione di lavoratori per i quali era stato ottenuto il nulla osta, salva la possibilità di riconoscere una causa di forza maggiore; la questione non è stata definita nel merito perché il riesame è rimasto incompleto per mancata collaborazione dell'interessato.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare, la mancata assunzione di lavoratori per i quali il datore abbia ottenuto il nulla osta può essere valutata alla luce di una causa di forza maggiore, inclusa la mancata disponibilità dei lavoratori, purché tale circostanza sia accertabile dall'Amministrazione sulla base degli elementi disponibili e delle dichiarazioni del datore di lavoro, salvo motivati dubbi sulla loro attendibilità.
- Il richiedente che, dopo l'ordine giudiziale di riesame, non si presenti alle convocazioni dell'Amministrazione e non produca la documentazione necessaria viola il dovere di leale collaborazione e può rendere legittimo il rigetto del ricorso, qualora tale condotta impedisca la conclusione del procedimento.
- Quando l'eventuale annullamento dell'atto impugnato potrebbe produrre soltanto la riedizione di un riesame già reso impossibile dalla mancata collaborazione dell'interessato, la pronuncia di accoglimento sarebbe inutiliter data e il ricorso può essere respinto.
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