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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06761/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva attribuito alla contribuente maggiori redditi per l'anno 2005 sulla base di due elementi: la partecipazione in una società di persone e l'acquisto di titoli per Euro 15.172,52. In primo grado la contribuente non aveva contestato il rilievo relativo al reddito di partecipazione e aveva dedotto, quanto ai titoli, che si trattasse di beni pervenuti per successione ereditaria del padre, poi intestati a lei e agli altri coeredi. Dopo il rigetto nei gradi di merito e una precedente cassazione con rinvio per motivazione apparente, la CTR in sede di rinvio aveva ritenuto inammissibili come nuove alcune censure formulate solo in appello, aveva respinto nel merito la prova della provenienza ereditaria dei titoli e aveva compensato le spese dei pregressi gradi, condannando la contribuente alle spese del giudizio di rinvio. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che il giudizio sui maggiori redditi di partecipazione si fosse svolto solo nei suoi confronti e che la relativa questione fosse rilevabile d'ufficio; 2) nullità della statuizione sulle spese per carenza o apparenza di motivazione, per la compensazione dei gradi precedenti, per la liquidazione in favore dell'Agenzia nonostante la difesa interna dell'ente, per l'importo ritenuto apodittico e per l'indicazione generica degli accessori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo in astratto rilevabile d'ufficio il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci in materia di accertamento unitario dei redditi, nel caso concreto la contribuente non aveva effettivamente contestato in primo grado il reddito di partecipazione; pertanto la questione del contraddittorio non poteva essere utilmente fatta valere. Ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo: la censura sulla compensazione delle spese dei precedenti gradi era inammissibile per carenza di interesse e comunque infondata perché motivata dalla cassazione della prima sentenza di appello; la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia era corretta anche se difesa da propri funzionari; l'importo liquidato rientrava nei parametri applicabili e non richiedeva specifica motivazione; la generica indicazione degli 'accessori' non invalidava la statuizione, trattandosi di voci legali predeterminate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    invocato come parametro della motivazione e del giusto processo; la Corte non ravvisa violazione nel caso concreto

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per difetto di motivazione; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 2-4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente per difetto di motivazione della decisione tributaria

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio processuale dedotto nei due motivi

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedotta violazione del litisconsorzio necessario

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    norma richiamata per il litisconsorzio necessario e l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    citato come norma che consente la riunione dei giudizi dopo l'integrazione del contraddittorio

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    interpretato nel senso che consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria anche se assistita da propri dipendenti o funzionari

  • D.M. n. 55 del 2014

    richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    indicati come rimedio per correggere eventuali omissioni o errori materiali nella liquidazione delle spese, specie quanto agli accessori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo ad accertamenti unitari sui redditi di società di persone e soci, il litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti opera solo rispetto alla concreta contestazione dell'elemento comune dell'accertamento; se il contribuente non contesta quel profilo, non può utilmente invocare la nullità per difetto di contraddittorio.
  • La questione del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma la sua rilevanza presuppone che l'oggetto dell'accertamento sia effettivamente controverso nel giudizio.
  • In tema di spese processuali, la compensazione dei gradi precedenti può essere sorretta da una motivazione sintetica collegata all'esito complessivo della lite, specie quando intervenga la cassazione di una precedente decisione.
  • Nel processo tributario, l'Agenzia delle entrate ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difesa da propri funzionari o dipendenti legittimati, con applicazione dei parametri forensi e della riduzione prevista dalla disciplina speciale.
  • La liquidazione delle spese effettuata entro il range del parametro applicabile non richiede una motivazione analitica, salvo che il giudice si discosti in modo significativo dai valori di riferimento.
  • La generica indicazione degli 'accessori' nella liquidazione delle spese non determina invalidità della statuizione quando si tratta di voci legali predeterminate, potendo eventuali omissioni o imprecisioni essere corrette con il rimedio della correzione degli errori materiali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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