Corte di giustizia, Sentenza C-571/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2023. — RWE Power Aktiengesellschaft contro Hauptzollamt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 21, paragrafo 3, seconda e terza frase – Elettricità utilizzata per produrre elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità – Esenzione – Portata – Coltivazioni minerarie a cielo aperto – Elettricità utilizzata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio di combustibile e dei mezzi di trasporto. — Causa C-571/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo l’esenzione prevista dalla direttiva 2003/96 per l’elettricità utilizzata nella produzione di elettricità. Distingue tra attività che partecipano direttamente al processo tecnologico di produzione elettrica, esentabili, e attività che servono prima a fabbricare il combustibile, come l’estrazione della lignite, non esentabili. Conferma inoltre che l’esenzione può estendersi allo stoccaggio e al trasporto del combustibile solo quando tali operazioni, svolte in centrale, sono indispensabili a garantire la produzione continua di elettricità.
Rinvio pregiudiziale sull’esenzione dall’accisa dell’elettricità usata per produrre elettricità e per mantenere la capacità produttiva, con riferimento alle miniere di lignite a cielo aperto e agli impianti di stoccaggio e trasporto
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, letto alla luce dell’articolo 21, paragrafo 3, della stessa direttiva, consenta di esentare dall’imposta: a) l’elettricità impiegata per estrarre lignite in miniera a cielo aperto e per prepararla/trattarla prima dell’uso in centrale; b) l’elettricità impiegata per impianti di stoccaggio e mezzi di trasporto della lignite necessari al funzionamento continuativo delle centrali elettriche.
Principio di diritto
L’esenzione obbligatoria dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 copre solo l’elettricità impiegata direttamente nel processo tecnologico di produzione dell’elettricità o nel mantenimento diretto della sua capacità produttiva: non copre l’elettricità usata per estrarre un prodotto energetico, come la lignite, in miniera a cielo aperto, quando tale uso riguarda la fabbricazione del combustibile; può invece coprire la successiva trasformazione e il trattamento del prodotto energetico in centrale e, quanto al mantenimento della capacità produttiva, gli impieghi di stoccaggio e trasporto svolti all’interno della centrale, se indispensabili e direttamente funzionali alla produzione continua di elettricità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 1 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 92/12/CEE
Esenzione dall’imposta sull’elettricità per attività connesse alla produzione di elettricità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra RWE Power Aktiengesellschaft e l’Hauptzollamt Duisburg. Il nodo interpretativo concerne la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare la portata dell’esenzione prevista per l’elettricità usata per produrre elettricità e per mantenere la capacità produttiva.
Fatti e procedimento principale
RWE Power gestiva miniere di lignite a cielo aperto e centrali elettriche in cui la lignite estratta era utilizzata per produrre elettricità. Nel 2004 l’impresa aveva consumato ingenti quantità di elettricità nelle miniere per pompe idrauliche, escavatori, nastri trasportatori, illuminazione e trasporto della lignite, oltre che negli impianti di stoccaggio e trasferimento del combustibile verso le centrali. A seguito di controllo fiscale, l’amministrazione tedesca ritenne imponibile tale elettricità, negando l’esenzione richiesta.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, la direttiva 2003/96/CE, che istituisce un regime armonizzato di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Sono centrali:
- l’articolo 1, che impone agli Stati membri di tassare prodotti energetici ed elettricità conformemente alla direttiva;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che esenta i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità, nonché l’elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- l’articolo 21, paragrafo 3, che disciplina, in termini specifici, il consumo all’interno di stabilimenti che producono prodotti energetici o combustibili destinati alla generazione di elettricità.
Prima questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiedeva se l’esenzione per l’"elettricità utilizzata per produrre elettricità" includesse anche l’elettricità usata per estrarre lignite in miniera a cielo aperto e per le successive operazioni di preparazione del combustibile in centrale, come triturazione, rimozione di materiali estranei e sminuzzamento.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte afferma che l’esenzione va interpretata restrittivamente, perché la direttiva 2003/96 ha come regola generale la tassazione e prevede solo esenzioni tassative. In base al tenore letterale e alla struttura della direttiva, l’elettricità è esente solo se impiegata direttamente nel processo tecnologico di produzione dell’elettricità.
Ne consegue che:
- l’elettricità usata per l’estrazione della lignite e per il suo trasporto/stoccaggio come materia prima non rientra nell’esenzione, perché serve alla fabbricazione di un prodotto energetico e non alla produzione diretta di elettricità;
- invece, la trasformazione e il trattamento successivi della lignite in centrale possono rientrare nell’esenzione, ma solo se tali operazioni sono indispensabili e contribuiscono direttamente al processo tecnologico di produzione elettrica.
La Corte richiama anche il rischio di distorsioni della concorrenza: estendere l’esenzione alle imprese integrate che estraggono e producono elettricità favorirebbe tali operatori rispetto a chi acquista il combustibile da terzi.
Seconda questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva poi se l’esenzione per l’"elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l’elettricità stessa" coprisse l’energia impiegata per il funzionamento degli impianti di stoccaggio della lignite e dei mezzi di trasporto necessari al funzionamento continuativo delle centrali.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che questa esenzione è autonoma rispetto a quella per la produzione di elettricità e riguarda attività a monte o a valle della produzione, purché servano a mantenere la capacità produttiva. Anche qui, tuttavia, l’interpretazione deve restare restrittiva e limitata ai casi in cui l’elettricità contribuisce direttamente al mantenimento della capacità del processo tecnologico di produzione.
Sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale, la Corte ritiene che:
- lo stoccaggio e il trasferimento della lignite svolti all’interno della centrale possano essere esenti se indispensabili per garantire la produzione continua di elettricità;
- lo stoccaggio provvisorio nelle miniere a cielo aperto, invece, appare più strettamente collegato all’estrazione del combustibile e non al mantenimento della capacità produttiva della centrale, salvo verifica del giudice nazionale.
La Corte precisa inoltre che l’articolo 21, paragrafo 3, terza frase, non è determinante nel caso, poiché si inserisce nel regime facoltativo di cui alla seconda frase, che la Germania non aveva attuato.
Dispositivo e soluzione adottata
La Corte risponde che:
- l’esenzione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, non comprende l’elettricità utilizzata per estrarre lignite in miniera a cielo aperto, se impiegata per la fabbricazione del combustibile, ma può comprendere la successiva trasformazione e il trattamento in centrale, se indispensabili e direttamente connessi alla produzione di elettricità;
- la medesima disposizione può comprendere l’elettricità per impianti di stoccaggio e mezzi di trasporto della lignite, quando tali attività avvengono all’interno della centrale e sono indispensabili per mantenere la capacità di produrre elettricità in modo continuo.
Principio affermato
La Corte ribadisce che le esenzioni previste dalla direttiva 2003/96 devono essere interpretate in modo restrittivo e funzionale: è decisivo il nesso diretto con il processo tecnologico di produzione dell’elettricità o con il mantenimento diretto della sua capacità produttiva, non la mera appartenenza a un ciclo industriale integrato o la prossimità materiale tra estrazione del combustibile e produzione elettrica.
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