Cassazione Penale, Sentenza n. 12203/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (minaccia grave, lesioni aggravate, porto ingiustificato di taglierino) per vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 192, 530, 533 e 546 c.p.p.; il ricorrente censura in particolare la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (contraddizioni e successive ritrattazioni), l'inosservanza di elementi di prova che avrebbero potuto indicare l'innocenza (es. possibile identificazione errata, cambi d'abito, dichiarazioni di testimoni che avrebbero escluso la responsabilità dell'imputato) e l'insufficiente ponderazione dei riscontri oggettivi richiamati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito abbiano fornito una ricostruzione coerente e logicamente motivata delle discrepanze e delle ritrattazioni della persona offesa, valorizzando elementi di riscontro (registrazione della chiamata al 118, testimonianze di P.G., dichiarazioni del datore di lavoro, reazione dell'imputato alla vista dei Carabinieri) che corredano le dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 c.p.p. La Corte ha dunque confermato il giudizio di responsabilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8 (conv. legge 18/12/2020, n.176)
norma richiamata per la disciplina procedurale e per la possibilità di requisitoria scritta in periodo emergenziale; utilizzata per giustificare la trattazione senza discussione orale
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
richiamato per delimitare i motivi di impugnazione ammessi in cassazione e per evidenziare i limiti formali dell'impugnazione
codice di procedura penale, artt. 192, 530, 533 e 546
artt. 192, 530, 533, 546 c.p.p.
norme richiamate dal ricorrente in tema di nullità, motivazione e disciplina dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto mancasse la necessaria correlazione tra le doglianze e la motivazione delle decisioni di merito
codice di procedura penale, art. 512
le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 possono costituire base dell'accertamento se corredate da elementi di riscontro; la Corte ha ritenuto soddisfatte tali garanzie nel caso concreto
Giurisprudenza CEDU (Al Khawaja e Tahery; Schatschaachwili)
sentenze CEDU 15/12/2011 e 15/12/2015
richiamate come principio secondo cui l'assenza di contraddittorio può essere compensata da solide garanzie procedurali e riscontri che corroborino le dichiarazioni predibattimentali
Massime di principio
- Le ritrattazioni della persona offesa non annullano automaticamente le dichiarazioni iniziali: il giudice deve valutare il contesto e le ragioni delle ritrattazioni (es. paura, pressioni) e confrontarle con riscontri oggettivi.
- Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate come prova decisiva solo se esistono elementi di riscontro indipendenti che le corroborino (registrazioni, testimonianze di P.G., comportamenti dell'imputato, ecc.).
- In cassazione il ricorrente deve dimostrare, con specifiche articolazioni critiche, la violazione logico-argomentativa della motivazione: mere asserzioni generiche di contraddizione o alternative probatorie non sono sufficienti e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La reazione dell'imputato alla vista delle forze dell'ordine (tentativo di allontanamento, nervosismo) e altre evidenze comportamentali possono avere valore individualizzante e fungere da riscontro ai racconti della vittima.
- Chi impugna deve affrontare puntualmente gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito; omettere di confutare i riscontri principali (es. registrazioni, testimonianze) espone al rigetto per carenza di contrasto con la motivazione.
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