Sentenza n. 4141/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, anziché del numero di ore ritenuto necessario, e relativo verbale GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto del minore a ottenere un insegnante di sostegno per l’intera permanenza scolastica, pari a 29 ore settimanali, o comunque nella misura massima stabilita dal Tribunale. Ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico dell’8 settembre 2025, con cui erano state assegnate 22 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025-2026, nonché l’estratto del verbale GLO del 3 giugno 2025. La domanda era fondata sulla situazione di handicap grave del minore e sulle risultanze della verifica finale del PEI dell’anno scolastico precedente, che indicavano la necessità di un numero maggiore di ore. In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora, rilevando il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore derivante dall’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Istituto scolastico aveva dato esecuzione alle prescrizioni impartite in sede cautelare, consistenti nel riesame della posizione del minore, nella tempestiva redazione del PEI per l’anno scolastico in corso e nell’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica. La cessazione della materia del contendere è stata ritenuta conseguente alla soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, anche considerata la fine dell’anno scolastico. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico delle amministrazioni resistenti, in solido, valorizzando le ragioni già espresse nell’ordinanza cautelare e l’assenza di una sostanziale difesa dell’Amministrazione. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La situazione di handicap grave è stata considerata, nella fase cautelare, quale elemento rilevante per valutare la necessità di un adeguato numero di ore di sostegno.
art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell’obbligo dell’Amministrazione di redigere il PEI e di correlare l’assegnazione del sostegno alle necessità di piena integrazione scolastica dell’alunno.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito l’attribuzione delle spese liquidate al difensore della ricorrente che ne aveva dichiarato l’anticipazione e formulato richiesta.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base della misura cautelare monocratica adottata nella fase iniziale del giudizio, in ragione dell’estrema gravità e urgenza.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione esegue le prescrizioni cautelari del giudice e soddisfa sostanzialmente la pretesa azionata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- Nella determinazione delle ore di sostegno, l’amministrazione scolastica deve correlare il contenuto del PEI e l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alle esigenze concrete dell’alunno e alla sua piena integrazione scolastica.
- L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno può integrare un pregiudizio rilevante ai fini cautelari quando incide sulla frequenza scolastica e sulla piena integrazione dell’alunno con disabilità.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base della valutazione delle ragioni che avrebbero verosimilmente condotto alla decisione di merito.
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