Cassazione Civile, Ordinanza n. 04649/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, emesso per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA e con rideterminazione dei tributi dovuti. La CTP respingeva il ricorso e la contribuente proponeva appello. La CTR confermava il rigetto ritenendo l’atto adeguatamente motivato e legittimo il ricorso alla ricostruzione induttiva dei ricavi ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. In Cassazione la società proponeva ricorso affidato a due motivi, ma il testo riportato evidenzia che la Corte ha rilevato d’ufficio un problema preliminare di litisconsorzio necessario: dal giudizio di merito risultavano parti solo la società e un socio, mentre non risultavano partecipanti gli altri soci; inoltre l’accertamento riguardava non solo IVA ma anche IRAP, quindi un atto fondato su elementi comuni e inscindibile rispetto alle posizioni dei soci. La Corte ha quindi applicato la giurisprudenza sul litisconsorzio necessario nelle controversie societarie e ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo preliminare officioso sulla mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci della società e alla rinnovazione del giudizio. Non risulta una decisione nel merito sui motivi di ricorso, poiché il vizio processuale ha assorbito l’esame delle censure.
Norme richiamate
art. 14 d. Lgs. n. 546/1992
integrazione del contraddittorio
nelle controversie tributarie con litisconsorzio necessario il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio quando non siano presenti tutte le parti necessarie, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
è richiamato quale base del metodo induttivo di ricostruzione dei ricavi applicato dall’Ufficio e ritenuto corretto dal giudice d’appello, ma la Cassazione non entra nel merito per la nullità processuale.
d.P.R. n. 633/1972
è richiamato implicitamente in relazione all’accertamento dell’IVA, poi coinvolto nell’inscindibilità dell’atto unitamente all’IRAP.
IRAP
l’accertamento congiunto di IVA e IRAP, fondato su elementi comuni, rende inscindibile la posizione della società rispetto a quella dei soci ai fini del contraddittorio necessario.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accertamenti unitari su società di persone e soci, la mancata partecipazione di tutti i soggetti interessati integra un vizio di litisconsorzio necessario che determina la nullità assoluta dell’intero giudizio.
- Quando l’Ufficio emette un unico atto di accertamento che riguarda più imposte fondate su elementi comuni, la controversia non è autonomamente definibile rispetto a tutti i cointeressati e il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
- Il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- In presenza di una nullità processuale assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso relativi al merito dell’accertamento tributario.
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