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Sentenza

Sentenza n. 11751/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza acquisita al prot. n. 30038 del 1° luglio 2025, volta al riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno in ADSS conseguito in Spagna;

Giustizia amministrativa202603686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 1° luglio 2025 un’istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno in ADSS. Ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, assumendo che fosse decorso il termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento né formulata una richiesta di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine di conclusione del procedimento senza pronuncia dell’Amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, mentre il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento è stato ritenuto superato senza l’adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    Il procedimento di riconoscimento deve concludersi, al massimo, entro quattro mesi dalla domanda quando sia necessario considerare anche il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale; in assenza di richiesta di integrazioni, l’inerzia oltre tale termine costituisce silenzio-inadempimento.

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 104/2010

    La decisione applica l’azione avverso il silenzio per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove si consideri anche il termine per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
  • La mancata richiesta di integrazioni documentali non consente all’Amministrazione di differire indefinitamente la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Nel concludere il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai pertinenti principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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