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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37972/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il reddito di una persona fisica, per l'anno 2005, è stato determinato sinteticamente sulla base del redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando indici di capacità contributiva quali un aumento di capitale in una società, le spese di costituzione e sottoscrizione di un'altra società e le spese di gestione di un immobile. Successivamente era stato emesso un secondo avviso relativo al reddito da partecipazione accertato in capo alla società e imputato al socio per ristretta base azionaria. In appello la CTR ha ritenuto che i due accertamenti fossero autonomi e non duplicativi, dichiarando improcedibile l'appello sul secondo atto e confermando il primo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il secondo avviso avrebbe novato e assorbito il primo, con conseguente cessazione della materia del contendere; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, contestando l'attribuzione al ricorrente dell'aumento di capitale e la prova della provenienza delle somme; 3) ulteriore violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, negando che l'impiego di risorse societarie per l'aumento di capitale potesse essere considerato reddito del socio e contestando l'insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sulla base dell'istruttoria svolta in appello, i due avvisi non si duplicavano e non si novavano: uno riguardava il reddito sintetico ricostruito tramite beni-indice, l'altro il reddito da partecipazione accertato in capo alla società e imputato al socio per ristretta base azionaria. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva esaminato la questione fattuale degli assegni circolari impiegati per l'aumento di capitale e che, in tema di accertamento sintetico, l'Amministrazione deve solo provare l'esistenza dei fattori-indice, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. Ha rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che la disponibilità, a vantaggio proprio, di risorse sociali per incrementare la partecipazione integra un indice di reddito occulto e che il giudizio di merito sulla prova non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Ufficio; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base di indici di capacità contributiva; l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice, mentre il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quadro dell'accertamento fiscale insieme all'art. 38, come base normativa della rettifica del reddito.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità non consente un nuovo esame del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la selezione e valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'Amministrazione può fondare la pretesa sull'esistenza di beni-indice o altre manifestazioni di capacità contributiva, senza dover fornire ulteriori prove della produzione del reddito.
  • Una volta dimostrati i fattori-indice, grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore, anche dimostrando la diversa provenienza delle somme utilizzate.
  • La deduzione di un vizio motivazionale o di una violazione delle norme sulla prova non può tradursi in una nuova valutazione del merito in cassazione: resta riservato al giudice di merito stabilire attendibilità, concludenza e prevalenza delle prove.
  • La disponibilità di risorse sociali impiegate dal socio a proprio vantaggio può essere valorizzata come indice di capacità contributiva e di reddito occulto, se la ricostruzione fattuale del giudice di merito è logicamente coerente.
  • La censura di duplicazione o novazione di avvisi di accertamento richiede che risulti effettivamente sovrapposta la medesima pretesa tributaria; se i due atti hanno oggetto diverso e autonomo, non vi è cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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